Sentenza n. 55/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 392/2021 del 14 settembre 2021, R.G. 1669/2021, emesso dal Giudice di Pace di Crotone, notificato in data 25 ottobre 2021, dichiarato esecutivo il 4 marzo 2022 e munito di formula esecutiva in data 23 marzo 2022 e notificato in forma esecutiva in data 6 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Crotone, divenuto esecutivo e passato in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Giudice di Pace aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone al pagamento di euro 3.750,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Dopo la notificazione del titolo, la creditrice ha rideterminato in euro 3.150,00 il capitale residuo dovuto per le franchigie. L’amministrazione non ha dimostrato di avere integralmente adempiuto al giudicato e non si è costituita, nonostante la rinnovazione della notificazione del ricorso disposta dal TAR. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale residuo, delle spese della procedura monitoria, degli interessi, della rivalutazione monetaria, delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, dichiarando l’obbligo dell’ASP di Crotone di eseguire integralmente il giudicato mediante il pagamento, al netto di eventuali somme già corrisposte, di euro 3.150,00 a titolo di capitale, degli interessi dovuti secondo il titolo esecutivo e delle spese di lite della procedura monitoria. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché la ricorrente non ha provato un maggior danno rispetto a quello compensato dagli interessi legali e il giudice dell’ottemperanza non può modificare il contenuto della statuizione civile, che riconosceva il credito al valore nominale oltre interessi. Ha riconosciuto le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, quantificate in euro 200,00, quali esborsi funzionali alla soddisfazione del credito. Ha ritenuto ammissibile la penalità di mora anche nell’ottemperanza di condanne pecuniarie e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. Per l’eventuale inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dall’istanza della ricorrente successiva alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. L’ASP è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza; il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 114 c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di imporre l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di ulteriore ritardo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è ammissibile anche per l’esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro; nella fattispecie è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
Individua gli elenchi dai quali devono risultare gli indirizzi PEC utilizzabili per le notificazioni telematiche; il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione anche in relazione a tale disciplina.
art. 3-ter, comma 2, l. n. 53/1994
È stato richiamato dalla ricorrente quale base della notificazione mediante inserimento dell’atto nel Portale dei Servizi Telematici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo passato in giudicato, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’integrale adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme ancora dovute, al netto degli eventuali pagamenti già eseguiti.
- Il giudice dell’ottemperanza deve rispettare il contenuto del titolo giudiziale da eseguire e non può riconoscere la rivalutazione monetaria quando la decisione da ottemperare ha liquidato il credito al valore nominale oltre agli interessi e il creditore non abbia provato un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali.
- Le spese sostenute dal creditore dopo la formazione del titolo, se funzionali alla soddisfazione del credito, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente; tra esse rientrano le spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inottemperanza a una condanna pecuniaria, cumulandosi con gli interessi dovuti in base alla legge o al titolo esecutivo, quando non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, stabilendo il termine per l’intervento sostitutivo e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →