Cassazione Civile, Ordinanza n. 02096/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Un cittadino aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative comunali, deducendo l'estinzione del credito per prescrizione. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese in favore del Comune. Il soccombente aveva quindi appellato solo il capo relativo alle spese, sostenendo che la condanna alle spese fosse illegittima perché il Comune si era costituito tramite un funzionario delegato. Il tribunale aveva accolto l'appello solo sul punto, eliminando la condanna alle spese in favore del Comune ma compensando le spese del grado di appello sulla base della "speciale particolarità della motivazione". In cassazione il ricorrente ha censurato, con un unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che la compensazione era stata disposta in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, e quindi in violazione del principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura: ha affermato che, dopo la modifica dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. e la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente e puntualmente indicate e non possono essere espresse con formule generiche o di stile. La motivazione adottata dal tribunale, fondata sulla "speciale particolarità della motivazione", è stata giudicata inidonea a sorreggere la compensazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando l'ente resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Consacra il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, specificamente indicate dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede una motivazione espressa, specifica e controllabile in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della decisione.
- Sono inidonee a giustificare la compensazione formule generiche, tautologiche o meramente apparenti, come richiami alla particolarità o peculiarità della vicenda, se non collegate a concrete circostanze della controversia.
- In sede di legittimità è censurabile la verifica dell'idoneità astratta delle ragioni addotte per la compensazione delle spese, quando la motivazione non rispetti i parametri legali.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare nel merito anche sul capo delle spese.
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