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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11657/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva rigettato il loro gravame avverso la pronuncia del Tribunale favorevole ai Gobbo. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) vizi di diritto (artt. 2909, 1158 e 1167 c.c.) per la pretesa efficacia di giudicato di una pronuncia possessorio-ristitutoria (Trib. Belluno n.382/2006) che secondo i ricorrenti avrebbe già accertato il loro diritto di proprietà/usucapione; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per presunta omessa o inesatta valutazione delle prove testimoniali e motivazione inadeguata nell'apprezzamento delle dichiarazioni; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver liquidato le spese in modo indeterminato ed omnicomprensivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso procedibile e ha però rigettato nel merito tutte le doglianze. Sul primo motivo la Corte ha ricordato e applicato il principio per cui il giudicato formato in sede possessoria non ha efficacia preclusiva nel giudizio petitorio volto all'accertamento della proprietà o dell'usucapione, motivo per cui la pretesa forza vincolante della precedente sentenza possessoria è infondata. Sul secondo motivo la Corte ha respinto la censura come inammissibile: la motivazione del giudice di merito è risultata adeguata e l'apprezzamento delle prove è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in cassazione se non nei ristretti casi di motivazione apparente o assente. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla liquidazione omnicomprensiva delle spese, richiamando l'onere del ricorrente di contestare analiticamente la quantificazione e i singoli voci della nota spese. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, più il 15% per spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori di legge. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/02 in tema di eventuale contributo unificato aggiuntivo e ha confermato l'applicabilità, ratione temporis, della tabella del d.m. n.55/2014 per la liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis non ha valore decisionale e non obbliga il consigliere relatore all'astensione; è mera interlocuzione tra relatore e presidente e può essere confermata o modificata dal collegio.

  • art. 369 c.p.c.

    Sul deposito della copia autentica della sentenza impugnata: la mancata attestazione di conformità della copia informatica non determina automaticamente l'improcedibilità se la controparte non contesta e/o deposita copia autenticata; se contestata, il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità entro l'udienza.

  • artt. 2909, 1158 e 1167 c.c.

    Norme richiamate in tema di usucapione e possesso: la Corte ha affermato che il giudicato formatosi in sede possessoria non ha efficacia preclusiva nel giudizio petitorio volto ad accertare l'usucapione o il diritto di proprietà.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Valutazione delle prove: l'apprezzamento probatorio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in cassazione salvo che si dimostri che il giudice abbia violato una regola di valutazione o che la motivazione sia apparente o assente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiesta formale di motivazione e contenuto della decisione: la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dal giudice del merito fosse adeguata e non rientrasse nei casi di motivazione apparente o incomprensibile censurabili in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la revisione in cassazione può intervenire solo per vizi di motivazione riconducibili alle ipotesi tassative (mancanza, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).

  • art. 91 c.p.c.

    Liquidazione delle spese: la censura sulla liquidazione omnicomprensiva è inammissibile se il ricorrente non contestualizza analiticamente le voci o la violazione dei parametri tariffari; l'impugnazione della liquidazione richiede specificità.

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/02

    Previsione del pagamento di un ulteriore contributo unificato, applicabile ratione temporis al ricorso proposto dopo il 30/01/2013; la Corte ha richiamato la possibilità di un ulteriore versamento se dovuto.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012 (conv. L. n.221/2012)

    Riguarda l'attestazione di conformità del deposito informatico: la mancata attestazione o la mancanza di sottoscrizione autografa della attestazione non comportano automaticamente improcedibilità se non vi è disconoscimento da parte della controparte.

  • d.m. n.55/2014

    Tabella tariffaria applicabile ratione temporis per la liquidazione dei compensi in cause di valore indeterminabile; la Corte ha richiamato tale tabella come parametro di riferimento.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in un processo possessório non ha efficacia preclusiva in un giudizio petitorio volto ad accertare la proprietà o l'usucapione: i due giudizi sono diversi per causa petendi e petitum e gli effetti del giudicato possessório non vincolano il giudice petitorio.
  • La valutazione delle prove è prerogativa del giudice del merito e in cassazione è sindacabile solo nei limiti ristretti previsti dalla legge: non può essere impugnata la diversa attribuzione di credito probatorio a testimoni se rientra nel 'prudente apprezzamento'.
  • La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione soltanto quando manca sotto il profilo materiale o grafico, è apparente, contraddittoria o incomprensibile; il semplice vizio di insufficienza della motivazione non è idoneo a fondare la cassazione.
  • La proposta di trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non è atto decisorio e non impone l'astensione del relatore; può essere rimessa dal collegio in pubblica udienza.
  • La mancata autenticazione formale di una copia depositata in cancelleria non conduce automaticamente all'improcedibilità del ricorso se la controparte non contesta la conformità o deposita a sua volta copia autenticata; se la controparte contesta, il ricorrente deve depositare l'asseverazione di conformità entro i termini processuali utili.
  • La censura sulla liquidazione delle spese in cassazione è inammissibile se non è supportata da una specifica e analitica contestazione delle singole voci e dei parametri tariffari: occorre indicare la nota spese e le voci ritenute erroneamente liquidate.
  • In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e il giudice liquida compensi, spese forfettarie ed esborsi in base al valore, alla qualità della causa e alle attività svolte; può applicarsi l'obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato secondo l'art.13 DPR 115/02.

Testo integrale

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