Cassazione Penale, Sentenza n. 03582/2026 del 28/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis contro la sentenza della Corte di cassazione del 09/04/2025. Il ricorrente censurava: 1) la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per mancato deposito, nel fascicolo cagliaritano, della nomina del difensore di fiducia (Avv. Bruna Civardi), sostenendo che un documento sottoscritto il 7/7/2020 (doc. 4) dimostrerebbe la nomina nel procedimento n. 9443/18 DDA Cagliari; 2) un errore circa la provenienza della notifica dell'avviso di inizio accertamenti tecnici irripetibili sul notebook (sostenendo che la notifica sarebbe stata della Procura di Cagliari e non di Bergamo), con conseguente vizio procedurale nell'acquisizione della prova e lesione del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che non sussista un errore di fatto percettivo nella sentenza impugnata: la Corte di cassazione aveva correttamente esaminato il doc. 4 e accertato che la nomina in esso contenuta si riferiva a un procedimento distinto, iscritto presso la Procura di Bergamo (n. 7940/20), e non al procedimento cagliaritano n. 9443/18; di conseguenza l'avviso di conclusione indagini del 31/03/2021 era stato legittimamente notificato al difensore d'ufficio. Quanto agli accertamenti tecnici sul notebook, la Corte ha ritenuto che l'avviso di inizio accertamenti sia stato regolarmente notificato (mediante PEC inviata dal R.O.S. di Cagliari all'indirizzo dell'Avv. Civardi) e che non sussista alcuna nullità o violazione del diritto di difesa derivante dalla provenienza della notifica. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), art. 179, art. 180 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la chiusura delle indagini, la notificazione dell'avviso e gli atti connessi; la corte ha ritenuto che non sussistesse nullità perché la nomina del difensore non risultava depositata nel fascicolo cagliaritano al momento rilevante.
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto l'impugnazione di carattere valutativo ed esplorativo, quindi inammissibile in cassazione rispetto a censure probatorie fondate su valutazioni dei fatti.
art. 360 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli accertamenti tecnici irripetibili; la Corte ha ritenuto regolare la procedura di notifica dell'avviso relativo all'accertamento sul notebook.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Istituto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; il giudice ha applicato i limiti di ammissibilità del rimedio, ritenendo che le questioni sollevate fossero o di giudizio (non sindacabili) o non autosufficienti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola sui limiti formali nella articolazione dei motivi di ricorso straordinario; richiamata per la delimitazione dell'esposizione dei motivi.
Art. 3 L. n. 110/1975; art. 697 cod. pen.; art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Reati indicati nel documento prodotto (doc. 4) che, secondo la Corte, si riferivano a fatti accertati in Gorlago (BG) in occasione della perquisizione del 7/7/2020 e quindi a procedimento diverso rispetto a quello cagliaritano.
Corte costituzionale, n. 186/2000
Richiamata in tema di esclusione di esonero da sanzioni per inammissibilità: la sentenza ha condannato il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende non ravvisando giustificazioni.
Giurisprudenza Sez. U. (richiamata dalla sentenza)
La nozione di errore di fatto consiste "in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco..."
La giurisprudenza di legittimità delimita l'errore di fatto come vizio percettivo e distingue nettamente l'errore di giudizio: il rimedio ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi che abbiano effettivamente influito sulla decisione.
Massime di principio
- Perché una nomina di difensore produca effetti in un procedimento, deve risultare depositata nel fascicolo relativo a quel procedimento; una nomina rilevata in altro procedimento non produce automaticamente effetti nel primo.
- La notificazione degli atti processuali si valuta rispetto allo stato formale delle nomine e dei depositi al momento del deposito dell'atto che deve essere notificato: se al momento del deposito il difensore di fiducia non è ancora risultante negli atti, la notifica al difensore d'ufficio è legittima.
- Il ricorso ex art. 625-bis ha un ambito ristretto: deve trattarsi di un errore di fatto percepibile (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia condotto a decisione diversa; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o argomentazioni giudiziali.
- Quando si allega un documento per dimostrare l'appartenenza di atti a uno specifico procedimento, è necessario allegare gli atti integrali e gli allegati decisivi (es. comunicazioni notizia di reato con allegati) per provare la connessione tra documenti e procedimento.
- Le notifiche via PEC e i relativi log (mittente, destinatario, orario) sono prove decisive rispetto alla conoscenza dell'atto da parte del difensore; la ricezione dell'avviso consente comunque al difensore di depositare successivamente la nomina e esercitare i diritti di difesa.
- Le questioni relative alla valutazione della prova tecnico-scientifica (modalità di sequestro, estrazione di copie forensi, utilizzo di dati di localizzazione) richiedono censure puntuali e documentazione specifica; censure generiche di carattere valutativo rischiano l'inammissibilità.
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