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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Commissione provinciale del 2 luglio 2026 che confermava la decurtazione di 3 punti dal punteggio della ricorrente e graduatoria definitiva ERP approvata il 21 luglio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento definitivo del 2 luglio 2026, che aveva confermato la decurtazione di 3 punti già disposta il 29 maggio 2026, e la conseguente graduatoria definitiva approvata il 21 luglio 2026. I punti erano stati attribuiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. c3), L.R. n. 24/2007 per la condizione di locazione in cui il canone incide sul reddito familiare in misura superiore al 25% e fino al 35%. Il testo non espone in dettaglio le censure di merito, ma riferisce che la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della decurtazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui sottraggono i 3 punti precedentemente riconosciuti. Ha valorizzato il certificato storico di residenza del 16 settembre 2026, dal quale risulta che la ricorrente risiede tuttora nell’alloggio condotto in locazione con contratto del 1° aprile 2012, registrato il 2 aprile 2012, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2876 del 10 aprile 2026, richiamata nel ricorso. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio verso i concorrenti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero scavalcati: l’ATER deve depositare entro 15 giorni la graduatoria nominativa e i relativi indirizzi di residenza; la ricorrente deve notificare loro il ricorso entro 30 giorni dal deposito degli indirizzi e depositare la prova delle notifiche entro 10 giorni dal perfezionamento dell’ultima. Fissata l’udienza pubblica del 7 aprile 2027. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 14 L.R. n. 24/2007

    nell’ambito del procedimento ex art. 14 L.R. n. 24/2007 di verifica della permanenza dei requisiti e di controllo dei punteggi attribuiti “prima di procedere all’assegnazione degli alloggi” di edilizia residenziale pubblica “nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria”

    La norma disciplina la verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell’assegnazione degli alloggi e, nel caso, contempla l’opposizione proposta dalla concorrente contro la decurtazione.

  • art. 8, comma 3, lett. c3), L.R. n. 24/2007

    Ritenuto che, nelle more, ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, mediante la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede la decurtazione di 3 punti, precedentemente assegnati alla ricorrente ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. c3), L.R. n. 24/2007, tenuto conto del certificato di residenza storico, rilasciato il 16.9.2026 dal Comune di Potenza alla ricorrente, da cui risulta che la sig.ra Vitina Agatiello risiede a tutt’oggi nell’appartamento di Via Carlo Armellini n. 29, condotto in locazione con il contratto dell’1.4.2012, registrato il 2.4.2012, ed anche di quanto statuito dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 2876 del 10.4.2026, citata nelle pagg. 7 e 8 del ricorso;

    In sede cautelare, la permanenza della ricorrente nell’alloggio locato, documentata dal certificato storico di residenza e dal contratto, insieme al precedente giurisprudenziale richiamato, giustifica la sospensione della decurtazione dei punti attribuiti in base alla disposizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a graduatorie di edilizia residenziale pubblica, quando l’accoglimento del ricorso può modificare le posizioni dei concorrenti collocati sopra il ricorrente, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti. Se la graduatoria pubblicata è anonimizzata, il giudice può disporre che l’amministrazione depositi i nominativi e gli indirizzi dei concorrenti interessati, così da consentire le notificazioni.
  • In sede cautelare, la sospensione della decurtazione di un punteggio in una graduatoria ERP può essere giustificata dalla documentazione che attesta la persistente residenza del richiedente nell’alloggio locato, valutata insieme ai precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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