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Sentenza

Sentenza n. 16859/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- del 20/02/2026, numero protocollo -OMISSIS- del 20.02.2026, notificata il 02/03/2026, con la quale era determinato “il diniego di assegnazione in regolarizzazione presentata dal sig. OMISSIS, per l’alloggio sito a Roma via -OMISSIS-, per il seguente motivo: il richiedente ha già beneficiato di un’assegnazione con contratto di locazione ad uso abitativo di data 13/06/1972 per l’alloggio oggetto di domanda (art. 12 comma 141 lettera b L.R. 1/2020; art. 11 comma 1 lettera d) L.R. 12/1999) da cui è decaduto con determinazione dirigenziale Prot. -OMISSIS- del 23/11/2011”.

Giustizia amministrativa202606079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, motivato con la precedente assegnazione dello stesso alloggio e la successiva decadenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di regolarizzazione dell’alloggio ERP, deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 141, lettera b), l.r. Lazio 1/2020 e dell’art. 11, comma 1, lettera d), l.r. Lazio 12/1999, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Ha sostenuto che il requisito dell’assenza di una precedente assegnazione non potesse essere applicato quando l’assegnazione pregressa fosse cessata per decadenza, e che l’interpretazione comunale fosse estensiva e contraria alla funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica. Il ricorrente aveva riferito di risiedere stabilmente nell’alloggio sin dall’assegnazione del 13 giugno 1976; nel 2008 aveva appreso che la residenza anagrafica risultava altrove dal 1994 e aveva chiesto il cambio di residenza. Roma Capitale lo aveva dichiarato decaduto nel 2011, rilevando la precedente assenza dall’immobile. Il ricorso contro la decadenza era stato dichiarato inammissibile dal TAR Lazio, con sentenza n. 10643/2020, per difetto di giurisdizione; il giudizio non era stato riassunto davanti al giudice ordinario. Il ricorrente aveva quindi presentato istanza di regolarizzazione ai sensi della l.r. 1/2020.

La decisione

Il TAR ha respinto l’unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto non contestata e comunque confermata dalla decadenza del 2011 la precedente assegnazione dell’alloggio, provvedimento ormai inoppugnabile perché il giudizio non era stato riassunto davanti al giudice ordinario. Interpretando l’art. 11, comma 1, lettera d), l.r. 12/1999, richiamato dalla disciplina della regolarizzazione, il Collegio ha concluso che la precedente assegnazione è ostativa anche se cessata per decadenza: la legge contempla come eccezioni l’inutilizzabilità o il perimento dell’alloggio senza risarcimento, ma non la decadenza, né limita l’impedimento alle assegnazioni ancora in corso. La lettura proposta dal ricorrente avrebbe esteso una disciplina speciale di regolarizzazione, di stretta interpretazione, oltre i casi previsti. Il diniego è stato giudicato adeguatamente motivato anche rispetto alle osservazioni dell’interessato; il procedimento di regolarizzazione non può sostituire gli ordinari mezzi di impugnazione della decadenza, né il TAR può riesaminare quest’ultima, essendo privo di giurisdizione sulla relativa controversia. Le argomentazioni sulla ragionevolezza e sui dubbi di costituzionalità sono state affrontate solo per completezza, senza che il giudice sollevasse una questione di costituzionalità. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lettera d), l.r. Lazio 12/1999

    La ratio sottesa alla previsione del requisito in parola è quella di non consentire a chi sia già stato assegnatario di un alloggio pubblico - dal quale non si sia allontanato per fatti oggettivi a sé non imputabili, quali la non agibilità ovvero il perimento - di avere il godimento di un ulteriore immobile a spese della collettività, (cfr. il precedente della Sezione 26 novembre 2024, n. 21258, che rinvia a Tar Lazio, sez. II-quater, 4 agosto 2020, n. 8969), duplicando un vantaggio a fronte di risorse scarse, e dell’esigenza di “garantire l’interesse pubblico all’abitazione mediante l’assegnazione di alloggi pubblici al maggior numero possibile di soggetti che ne hanno bisogno, secondo la regola del massimo ampliamento possibile” (così CdS V 11242/2022).

    Il requisito dell’assenza di una precedente assegnazione ostacola una nuova assegnazione quando la precedente sia cessata, salvo che la perdita dell’alloggio derivi dalle specifiche cause oggettive previste dalla legge, quali inutilizzabilità o perimento senza risarcimento. La decadenza non è compresa tra le eccezioni.

  • art. 22, commi 140 e seguenti, l.r. Lazio 1/2020

    Il diniego dell’istanza di regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 22, commi 140 e seguenti della legge regionale 1/20, è motivato sulla base della mancanza del requisito dell’assenza di precedente assegnazione, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. d), l.r. 12/1999 e richiamato dall’art. 22 l.r. 1/2020.

    La disciplina regionale della regolarizzazione richiama il requisito dell’assenza di una precedente assegnazione previsto dalla l.r. 12/1999; la regolarizzazione non consente di superare l’ostacolo rappresentato da una precedente assegnazione cessata per decadenza.

Massime di principio

  • Il requisito dell’assenza di una precedente assegnazione di alloggio ERP, quando richiesto per una nuova assegnazione o per la regolarizzazione, è ostativo anche se il precedente rapporto è cessato per decadenza; fanno eccezione soltanto le ipotesi previste dalla legge, come l’inutilizzabilità o il perimento dell’alloggio senza risarcimento.
  • Un procedimento di regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio ERP non può essere utilizzato per rimuovere o rimettere in discussione un precedente provvedimento di decadenza ormai inoppugnabile, che deve essere contestato con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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