Sentenza n. 16190/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022, notificato il 27 giugno 2023, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza presentata il 5 ottobre 2018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990 e dell’art. 9 della l. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento dei presupposti. Il diniego era fondato su una condanna per il reato colposo di cui all’art. 589, comma 2, c.p. e sulla mancata dichiarazione della condanna nella domanda. La ricorrente ha sostenuto che il fatto fosse risalente e colposo, di non aver avuto contezza della condanna poiché non risultava nel certificato del casellario giudiziale richiesto, e di essersi attivata dopo il preavviso di rigetto dell’11 maggio 2022 per ottenere l’estinzione del reato e la riabilitazione. Ha rappresentato che entrambe le istanze erano state accolte e che i relativi provvedimenti erano stati trasmessi al Ministero prima dell’adozione del diniego; ha inoltre invocato la propria integrazione socio-economica e il regolare reddito, contestando il generico richiamo all’improcrastinabilità della definizione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il diniego si fondasse non solo sulla precedente condanna, ma anche sulla mancata dichiarazione della stessa nella domanda. Non ha ritenuto credibile che la ricorrente ignorasse la condanna, considerate le modalità del fatto, il suo coinvolgimento nel procedimento penale e la sentenza di patteggiamento del 18 marzo 2010 pronunciata su istanza del legale di fiducia. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, la non veridicità oggettiva di quanto autodichiarato può determinare il rigetto della domanda indipendentemente dalla sussistenza del reato di falso e dall’elemento soggettivo del dichiarante; una volta accertata la dichiarazione mendace, il diniego costituisce conseguenza vincolata. La buona fede non è stata ritenuta idonea a superare tale conclusione: il certificato del casellario richiesto dal privato non riporta necessariamente tutte le iscrizioni e, comunque, non elimina il dovere di dichiarare il precedente. L’omissione è stata inoltre considerata indicativa di insufficiente integrazione e adesione ai valori dell’ordinamento. Per tale ragione il TAR non ha esaminato le ulteriori censure relative alla valutazione discrezionale ministeriale, all’istruttoria e alla motivazione sul precedente, sull’integrazione e sui provvedimenti di estinzione e riabilitazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La ricorrente ha presentato, in data 5.10.2018, istanza per la concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della Legge n. 91/1992.
La disposizione individua il titolo in base al quale è stata presentata l’istanza di concessione della cittadinanza; la sentenza non ne ricostruisce ulteriormente i requisiti.
art. 10-bis l. 241/1990
In data 11.5.2022 la ricorrente ha ricevuto comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/90, motivata in ragione dell’esigenza di una condanna penale per il reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p.
La norma è richiamata per qualificare la comunicazione di preavviso di rigetto inviata prima del diniego; la sentenza non decide una censura autonoma relativa alla sua applicazione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
La non veridicità oggettiva delle dichiarazioni rese in un procedimento a istanza di parte può comportare il rigetto della domanda senza che l’amministrazione debba accertare la volontà o la colpa del dichiarante.
art. 2 e 3 l. 241/1990
Le disposizioni erano invocate nel ricorso, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: il rigetto è fondato sulla mancata veridicità della dichiarazione resa nella domanda.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte, l’accertata non veridicità oggettiva di una dichiarazione sostitutiva può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, indipendentemente dalla sussistenza del reato di falso e dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dichiarante.
- Quando la domanda di concessione della cittadinanza è respinta anche perché il richiedente ha omesso di dichiarare una condanna, l’accertamento della dichiarazione non veritiera può costituire ragione vincolante e sufficiente del diniego, rendendo non necessario l’esame delle censure rivolte contro la distinta valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- La mancata conoscenza di una condanna non è dimostrata dal solo fatto che essa non compaia nel certificato del casellario giudiziale richiesto dal privato, poiché tale certificato non necessariamente riporta tutte le iscrizioni.
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