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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36286/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 10 novembre 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per furto aggravato e continuato di energia elettrica. Secondo la contestazione, in qualità di socio di una società e gestore di una sala scommesse, si era impossessato di energia mediante la manomissione del contatore Enel al servizio del locale, apponendovi una calamita. Con l’unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che nel verbale di verifica si era qualificato come gestore della sala e non come utilizzatore dell’utenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura riproponeva doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale e chiedeva, in termini generici e fattuali, una rivalutazione del materiale probatorio, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione né indicarne manifeste illogicità. La sentenza d’appello aveva motivato congruamente la responsabilità valorizzando le dichiarazioni del verificatore Enel: l’imputato era presente nel locale al momento dell’accertamento dell’alimentazione abusiva e si era dichiarato utilizzatore della fornitura; da tali elementi era stata logicamente desunta la gestione dell’attività, benché l’utenza fosse intestata alla società rappresentata dalla sorella. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Loris Di Leva ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale locale che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

    La norma è richiamata quale fondamento della contestazione di continuazione; la decisione non svolge un’interpretazione autonoma dell’istituto.

  • art. 624 c.p.

    Secondo la contestazione, l'imputato, nella qualità di socio della LDL 79 s.r.l. e di gestore di una sala scommesse, si era impossessato di energia elettrica mediante la manomissione del contatore Enel posto a servizio dell'esercizio commerciale, attuata mediante l'apposizione di una calamita sul misuratore.

    La condotta contestata è qualificata come impossessamento di energia elettrica realizzato attraverso la manomissione del contatore.

  • art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

    Loris Di Leva ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale locale che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

    Le aggravanti sono indicate come parte della qualificazione del furto contestato; il testo non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte dispone il pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
  • La doglianza che si risolve in una richiesta di rivalutazione fattuale del compendio probatorio, senza indicare specifici vizi logici manifesti della motivazione, non è scrutinabile in sede di legittimità.
  • La presenza dell’imputato nel locale al momento dell’accertamento dell’alimentazione abusiva e la sua dichiarazione di essere utilizzatore della fornitura possono essere valorizzate, insieme agli altri elementi, per inferire la gestione dell’attività e la responsabilità per il furto di energia.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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