Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04976/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condòmini)

La controversia

La controversia nasce da un'impugnazione di delibera assembleare condominiale relativa a tre statuizioni: ratifica dell'azione di rivalsa contro l'assicuratore per danni da infiltrazioni, ratifica di un'azione di ripetizione di indebito verso una condomina, e autorizzazione all'amministratore a proporre appello in una causa avente ad oggetto una negatoria servitutis. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4818/2024, ha accolto solo il motivo concernente l'autorizzazione ad impugnare la sentenza sulla negatoria servitutis, rigettando gli altri motivi e cassando senza rinvio per il capo accolto, con compensazione delle spese di secondo grado e di legittimità. I ricorrenti hanno quindi chiesto la correzione dell'errore materiale della ordinanza, deducendo che la Corte, avendo accolto il ricorso e deciso nel merito, avrebbe dovuto regolare anche le spese del primo grado, rimaste omesse per mero lapsus. Il controricorrente si è opposto chiedendo il rigetto dell'istanza di correzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'omissione della statuizione sulle spese di primo grado costituisse un mero errore materiale emendabile, poiché, in caso di cassazione anche parziale con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., la liquidazione delle spese deve riguardare l'intero giudizio e l'omissione non esprimeva una volontà deliberata di escludere il primo grado. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 4818/2024, inserendo, sia in motivazione sia in dispositivo, dopo le parole "secondo grado" le parole ", di primo grado". Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese della fase di correzione, ritenuta procedura di natura sostanzialmente amministrativa, in cui non vi è soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1130 c.c.

    L'amministratore può compiere autonomamente solo atti conservativi rientranti nelle attribuzioni ordinarie; le azioni reali eccedenti richiedono autorizzazione assembleare.

  • art. 1131 c.c.

    In combinato con l'art. 1130 c.c., consente all'amministratore di stare in giudizio per gli atti conservativi senza preventiva ratifica assembleare.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando la Corte cassa e decide nel merito, deve provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È la procedura utilizzabile per emendare un mero errore materiale presente nella sentenza o ordinanza della Corte di cassazione.

  • artt. 287 c.p.c.

    Richiamati per affermare la natura di correzione dell'errore materiale e la sua impostazione amministrativa.

  • artt. 288 c.p.c.

    Richiamati per affermare la natura di correzione dell'errore materiale e la sua impostazione amministrativa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese non sono liquidabili nel procedimento di correzione perché non vi è soccombenza in senso tecnico.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione cassa anche solo parzialmente una decisione e decide nel merito, la regolazione delle spese deve investire l'intero giudizio, inclusi i gradi di merito, salvo che risulti chiaramente una diversa volontà del giudice.
  • L'omissione della statuizione sulle spese, quando non sia espressione di una scelta deliberata ma emerga come semplice svista materiale, è correggibile con il procedimento per errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si configura una soccombenza processuale e pertanto non può essere pronunciata condanna alle spese, anche se una parte abbia resistito all'istanza.
  • L'autorizzazione dell'assemblea è necessaria per le azioni reali relative ai diritti reali dei condomini o del condominio, mentre restano negli ordinari poteri dell'amministratore gli atti conservativi e le azioni di rivalsa o di recupero che non eccedano tali attribuzioni.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.