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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17965/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di una cartella di pagamento di importo pari a Euro 110,10, relativa ai contributi consortili dovuti per gli anni 2020 e 2021 su due immobili residenziali di proprietà della contribuente. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la contribuente ha insistito per l’annullamento della cartella deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione dell’atto, insussistenza dei benefici derivanti dalle opere consortili, mancata considerazione di una perizia tecnica che attestava l’assenza di attività del consorzio nella zona, erronea applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 dopo la riforma del 2022, e illegittimità della condanna alle spese. Il ricorso per cassazione è stato articolato in sette motivi, ma formulati in modo generico e, in più punti, mediante rinvio ai precedenti gradi di giudizio; si lamentavano anche la violazione dell’art. 91 c.p.c. per spese reputate sproporzionate, l’omesso esame della perizia, la mancata prova dei benefici consortili, il difetto assoluto di motivazione della cartella e una pretesa erronea applicazione della nuova regola sull’onere della prova nel processo tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, parte del giudizio di secondo grado, non era stata evocata in cassazione, ma ha escluso la necessità di rinvio per l’integrazione del contraddittorio perché il ricorso era comunque inammissibile. Nel merito dei motivi, la Corte ha ritenuto che i primi, i secondi e i sesti motivi non individuassero in modo specifico uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; che i motivi relativi alla prova dei benefici consortili mirassero a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto non sindacabili in legittimità; che il motivo sull’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non si confrontasse con la ratio decidendi, poiché la norma non abroga il sistema probatorio fondato anche sulle presunzioni; e che il motivo sulla motivazione della cartella fosse smentito dalla statuizione d’appello, che aveva reputato l’atto adeguatamente motivato anche per relationem ai perimetri di contribuenza e ai piani di classifica. In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un importo ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    è strumento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; l’opposizione alla proposta poi confermata può integrare un comportamento processuale abusivo rilevante ai fini dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere una chiara e specifica indicazione del vizio denunciato; il difetto di tale requisito comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    il giudizio di cassazione è a critica vincolata e il motivo deve essere ricondotto in modo preciso a uno dei vizi tipizzati dalla norma.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    l’introduzione della norma non elimina il regime delle presunzioni nel processo tributario; l’amministrazione deve provare le violazioni contestate, ma resta fermo che le presunzioni continuano a operare e il contribuente deve comunque allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria difesa quando contesta la pretesa.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    è la disciplina delle spese nel processo tributario e costituisce il riferimento normativo per la loro liquidazione, non l’art. 91, comma 4, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    non è applicabile alle giurisdizioni tributarie; la sua invocazione per limitare le spese in base al valore della causa è stata ritenuta inconferente.

  • art. 96 c.p.c.

    l’opposizione alla proposta di definizione accelerata poi confermata consente la condanna per abuso del processo; la Corte ha liquidato sia una somma a favore della controparte sia una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in presenza dell’inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve indicare in modo specifico e tassativo il vizio denunciato, con chiaro aggancio a uno dei motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; il rinvio per relationem alle difese dei gradi di merito non è sufficiente.
  • La verifica dell’effettiva sussistenza dei benefici derivanti dalle opere consortili, quando richiede una valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa, appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti.
  • L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 non elimina il sistema delle presunzioni nel processo tributario; la norma va letta in coerenza con il complessivo regime probatorio e non come abrogazione generalizzata della prova presuntiva.
  • La motivazione per relationem di una cartella di pagamento può essere idonea quando rinvia a atti presupposti legalmente conoscibili e pubblicizzati, come perimetri di contribuenza e piani di classifica, purché l’atto contenga gli elementi essenziali richiesti dalla disciplina di settore.
  • Nel processo tributario la disciplina delle spese segue il d.lgs. 546/1992 e non può essere automaticamente ricondotta ai limiti previsti per altre procedure civili; la sproporzione tra valore della lite e spese liquidate non integra di per sé violazione se non è dedotta la concreta violazione della norma applicabile.
  • L’opposizione alla proposta di definizione accelerata, quando il ricorso sia poi dichiarato inammissibile o comunque definito in conformità alla proposta, può essere valorizzata come indice di abuso del processo con conseguente condanna aggravata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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