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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11045/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado attribuendo a Borsetto & Associati la possibilità di ottenere la riduzione del prezzo per vizi e accertamenti di proprietà di impianti nonché somme per oneri di allaccio, e rigettando le richieste di diffamazione. Nova Marghera ha proposto otto motivi di cassazione, ma non ha depositato insieme al ricorso la relata di notificazione della sentenza impugnata, necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione (la notifica era avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione). La Corte ha ritenuto che, in mancanza della relata nel fascicolo e non essendo stata prodotta dalla controparte, sussisteva l'onere di deposito a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione proposto da Nova Marghera Srl per mancato deposito della relata di notificazione dell'impugnata sentenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente liquidandole in euro 3.700 oltre 200 euro per esborsi, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. Sul merito delle questioni decise in sede di appello la Corte di cassazione non si è pronunciata per effetto dell'improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 369 cod. proc. civ. (comma 2, n.2)

    Il deposito a pena di improcedibilità, entro il termine previsto, della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione è obbligatorio quando la sentenza è stata notificata; serve alla Corte per verificare la tempestività dell'impugnazione. La mancata produzione porta all'improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Prevede la possibilità di depositare separatamente atti e documenti prodotti dopo il deposito del ricorso; la Corte richiama la possibilità, se esercitata nei termini, di evitare la declaratoria di improcedibilità mediante produzione separata della relata secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020

    Norme emergenziali che hanno consentito, nella materia processuale, il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale quando non richiesta dalle parti.

  • art. 7 decreto-legge n. 105/2021

    Norma che ha integrato la disciplina sull'esame dei ricorsi in camera di consiglio in contesti emergenziali, richiamata come base procedurale per la trattazione senza udienza pubblica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Regola il contributo unificato e la possibilità di eventuali maggiori versamenti da parte del ricorrente in caso di specifiche condizioni processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento.

  • art. 1375 c.c.

    Riferito dalla Corte d'Appello in relazione al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte d'Appello ha ritenuto che il comportamento della Borsetto & Associati fosse contrario all'obbligo di correttezza, influenzando la valutazione su risarcimento per ritardata consegna.

Massime di principio

  • In un ricorso per cassazione contro sentenza notificata, il ricorrente deve depositare insieme al ricorso copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione entro il termine breve previsto dall'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso.
  • Se la relata è disponibile nel fascicolo di ufficio o è prodotta dalla controparte, il rischio di improcedibilità può essere evitato; in mancanza, il ricorrente non può affidarsi all'assenza di contestazione da parte della controparte.
  • Quando la relata non è stata depositata, è possibile, in talune condizioni e nei termini di legge, provare successivamente la notificazione mediante produzione separata ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; tuttavia tale produzione deve avvenire entro i termini per la proposizione del ricorso o nei termini previsti dalla giurisprudenza per evitare l'improcedibilità.
  • La Corte di cassazione, se dichiara improcedibile il ricorso per ragioni formali, non esamina il merito; pertanto anche profili favorevoli al ricorrente accertati in grado di appello restano definiti dalla sentenza impugnata.
  • In controversie contrattuali complesse, la documentazione processuale e la prova della tempestività degli atti procedurali sono tanto rilevanti quanto le questioni di merito: cura nella notifica e nel deposito di atti processuali è essenziale per conservare la possibilità di impugnazione.

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