Sentenza del 23/11/2015 n. 6121 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - Irap- Istanza di rimborso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del termine iniziale per chiedere il rimborso di somme versate a titolo di IRAP. Il termine decorre dal versamento quando gli importi erano, in tutto o in parte, originariamente non dovuti; decorre invece dal pagamento del saldo quando il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza degli acconti rispetto all'imposta complessivamente dovuta. In entrambi i casi si tratta di somme riferibili a un'obbligazione tributaria inesistente, ma cambia il dies a quo della decadenza. La decisione precisa inoltre che la richiesta di rateizzazione della cartella non sospende i termini per impugnarla.
La decisione
La sentenza ha distinto le due ipotesi di rimborso: se l'imposta non era dovuta sin dall'origine, il termine decorre dai singoli versamenti; se invece l'eccedenza emerge solo dal confronto con il saldo, il termine decorre dal versamento del saldo. È stato inoltre affermato che la rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo non sospende i termini per impugnare la cartella. Pertanto, il rimborso o l'impugnazione sono soggetti ai rispettivi termini decadenziali, da calcolare secondo la concreta origine dell'indebito.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Disciplina il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte dirette e impone di individuare correttamente il momento da cui decorre la decadenza, distinguendo tra somme non dovute sin dall'origine ed eccedenze risultanti in sede di saldo.
Massime di principio
- Per stabilire il termine di decadenza di una richiesta di rimborso occorre prima qualificare la causa dell'indebito: versamento originariamente non dovuto oppure eccedenza risultante dal calcolo finale dell'imposta.
- Se il tributo non era dovuto, neppure in parte, il termine decorre da ciascun versamento indebito; se l'indebito deriva dall'eccedenza degli acconti, decorre dal versamento del saldo.
- La rateizzazione di una cartella di pagamento non equivale a impugnazione e, salvo una specifica previsione normativa, non sospende i termini per contestare la cartella.
- In situazioni analoghe è essenziale ricostruire le date dei versamenti, del saldo e della notifica degli atti, perché il mancato rispetto del termine decadenziale può rendere improcedibile o tardiva la richiesta.
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