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Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di accertamento e dichiarazione della risoluzione di diritto o del recesso dai contratti di concessione di terreni demaniali destinati al pascolo, adottata in applicazione della normativa antimafia

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti, mandanti dell’ATI la cui mandataria era stata destinataria di un’informativa interdittiva antimafia, hanno impugnato la determinazione con cui il Comune di Lucoli aveva dichiarato la risoluzione di diritto o il recesso dai contratti di concessione di terreni demaniali destinati al pascolo. Hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto assoluto di motivazione, la violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento, la violazione degli artt. 4 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, dell’autovincolo derivante dall’avviso pubblico e degli artt. 84, 91, 92, 94 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di competenza territoriale, ritenendo competente il TAR Abruzzo, L’Aquila.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale senza esaminare i motivi di merito. Ai sensi dell’art. 13 c.p.a., il criterio principale è costituito dalla sede dell’autorità che ha adottato l’atto, mentre quello dell’efficacia spaziale degli effetti diretti individua la competenza del TAR nella cui circoscrizione tali effetti si producono esclusivamente. Entrambi i criteri conducevano al TAR Abruzzo, L’Aquila: l’atto era stato adottato dal Comune di Lucoli, situato in Abruzzo, e riguardava la risoluzione di concessioni relative a terreni demaniali ubicati nel territorio dello stesso Comune, sicché gli effetti diretti del provvedimento si esaurivano in tale ambito territoriale. Il Tribunale ha escluso che rilevasse la sede legale delle imprese ricorrenti, criterio non previsto dall’art. 13 c.p.a. e non idoneo a spostare la competenza. Ha inoltre ritenuto che il successivo provvedimento dell’organismo pagatore trentino, impugnato con separato ricorso, non incidesse sulla competenza, poiché la determinazione comunale costituiva l’atto presupposto e autonomamente lesivo. La causa può essere riassunta davanti al TAR Abruzzo, L’Aquila, nei termini dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate, in ragione del rilievo d’ufficio della questione e dell’esistenza di orientamenti non univoci.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale si determina in via principale con riferimento alla sede dell’autorità che ha adottato l’atto e, alternativamente, con riferimento al luogo in cui si producono gli effetti diretti territorialmente limitati del provvedimento. La sede legale del ricorrente non costituisce criterio di collegamento.

  • art. 15, comma 1, c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.

    Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d’ufficio fino alla decisione di primo grado.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La sentenza che dichiara l’incompetenza indica il giudice competente davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini previsti dalla disposizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La questione di incompetenza territoriale è stata sottoposta d’ufficio al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • artt. 91, 92 e 94 d.lgs. n. 159/2011

    Sono richiamati dal provvedimento comunale quale base normativa della risoluzione di diritto o del recesso dai contratti di concessione a seguito dell’interdittiva antimafia; il Tribunale non ne ha esaminato la concreta applicazione, avendo deciso sulla competenza.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione alla stabilità del rapporto e al legittimo affidamento, ma il motivo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 13 c.p.a., la competenza territoriale inderogabile per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo si determina, in via principale, in base alla sede dell’autorità emanante; tale criterio è affiancato da quello dell’efficacia spaziale, che radica la competenza del TAR nella cui circoscrizione si producono esclusivamente gli effetti diretti dell’atto.
  • Quando il provvedimento riguarda la risoluzione o modificazione di una concessione avente ad oggetto beni immobili pubblici, gli effetti diretti devono essere riferiti alla concreta localizzazione dei beni e dell’attività oggetto della concessione, non alla sede legale o al domicilio dell’impresa destinataria.
  • La sede legale della parte ricorrente non costituisce criterio autonomo di competenza territoriale ai sensi dell’art. 13 c.p.a.; non può quindi prevalere sul criterio della sede dell’autorità emanante o su quello della localizzazione degli effetti diretti.
  • In presenza di più provvedimenti collegati, la competenza si determina con riferimento all’atto presupposto autonomamente lesivo quando l’atto successivo costituisce una conseguenza necessitata del primo e non sposta il centro territoriale della controversia.
  • Il difetto di competenza territoriale è rilevabile d’ufficio dal giudice amministrativo fino alla decisione di primo grado, previo rispetto del contraddittorio sulla questione, e la sentenza deve indicare il TAR competente davanti al quale il giudizio può essere riassunto.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniInterdittiva e informazione antimafiaCompetenza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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