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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14911/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. per aver stipulato due contratti assicurativi utilizzando dati anagrafici riferiti ad altra persona, inducendo in errore la compagnia di assicurazione sull'identità della controparte. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 420-quater c.p.p. e carenza di prova della ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio (notifica via servizio postale perfezionatasi per compiuta giacenza); (2) vizio di inammissibilità/errata qualificazione giuridica dei fatti, proponendo la riconduzione alle fattispecie di cui agli artt. 642 o 640 c.p.; (3) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi indicati a fondamento della responsabilità (mancanza di prove che fosse titolare dell'agenzia, di sostituzione dei dati o dell'effettivo pagamento con la sua carta); (4) censura sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di condanna. Sul primo motivo ha ritenuto la notifica rituale per compiuta giacenza e, soprattutto, ha ritenuto che l'imputato avesse consapevolezza del procedimento e si sia volontariamente sottratto alla notificazione personale. Sul secondo motivo ha escluso interesse giuridicamente tutelabile nella richiesta di diversa qualificazione del fatto (oltre che inammissibilità della censura), richiamando il principio iura novit curia e la mancanza di duplicità di contestazione. Sul terzo motivo ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica, coerente e sufficiente: rilevata la falsità dei dati anagrafici, l'esistenza dell'agenzia riconducibile al ricorrente, la presenza di due distinti contratti (uno depositato in origine presso Genertel con dati diversi) e l'utilizzo della carta di credito del ricorrente per il pagamento dei premi. Sul quarto motivo ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale motivato dalla significativa capacità a delinquere (precedenti specifici) e dalla mancanza di resipiscenza; la sospensione era inoltre esclusa perché già concessa in passato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma del codice penale cui è stata ricondotta la condotta contestata: la stipula di polizze con dati anagrafici di altra persona e l'induzione in errore dell'assicuratore sono state ritenute sussumibili in questa fattispecie e adeguatamente provate nel caso concreto

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla ritualità della notifica e alle modalità di perfezionamento per compiuta giacenza; la Corte ha ritenuto che, pur non garantendo sempre la conoscenza effettiva, la compiuta giacenza è rituale se provata dall'atto dell'operatore postale e se sussistono elementi che consentono di ritenere che l'eventuale ignoranza sia frutto di volontaria sottrazione

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Citato a titolo comparativo per ricordare che in alcune ipotesi la notifica a mani diverse deve essere comunque effettuata in modo da essere idonea all'effettiva conoscenza; la Corte distingue tali ipotesi rilevanti da quella della compiuta giacenza qui valutata

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del principio iura novit curia, per affermare che la qualificazione giuridica dei fatti è riservata al giudice e può essere esercitata in qualsiasi fase; la richiesta difensiva di diversa qualificazione per ottenere una fattispecie più grave è stata ritenuta priva di interesse tutelabile

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai rimedi e alla struttura dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la censura sulla qualificazione non fosse ammissibile per mancanza di interesse concreto

  • art. 642 cod. pen.

    Norma evocata dalla difesa come possibile diversa ricostruzione giuridica del fatto (sostituzione di persona o altra fattispecie), ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o non fondata nel concreto

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile qualificazione (truffa), ma la Corte ha confermato la qualificazione data in primo e secondo grado e ha ritenuto inammissibile la richiesta di diversa qualificazione

Massime di principio

  • La notifica via raccomandata perfezionata per compiuta giacenza è rituale se documentata dall'operatore postale e se emergono elementi che facciano ritenere che l'ignoto destinatario si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dell'atto; la sola possibile mancata conoscenza effettiva può essere superata da circostanze che dimostrino consapevolezza del procedimento
  • La qualificazione giuridica dei fatti è prerogativa del giudice (principio iura novit curia) e la difesa non può ottenere in Cassazione la mera riformulazione tecnico-giuridica dei capi se manca un interesse concreto e tutelabile o se non sussiste duplicità di contestazione
  • Gli accertamenti di fatto del giudice del merito (valutazione della prova, credito alle dichiarazioni dei testi, collegamenti fattuali come l'uso di una carta di pagamento) sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logico-giuridici della motivazione e non per una rivalutazione in fatto del compendio probatorio
  • Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi decisivi (es. recidiva, capacità a delinquere, mancanza di resipiscenza); non è necessario menzionare ogni elemento favorevole presentato dalla difesa
  • Il fatto che il giudicato di merito sia sorretto da indizi convergenti (dichiarazioni di testi qualificati, documentazione contrattuale contrastante, pagamenti riconducibili all'imputato) può essere ritenuto sufficiente per la condanna, se il giudice espone le ragioni del convincimento
  • Il tentativo difensivo di ottenere da Cassazione una nuova valutazione 'parcellizzata' delle prove non è ammissibile: la Corte di legittimità verifica la coerenza e logicità della motivazione, non la completezza di ogni riscontro probatorio

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