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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12760 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni, emesso in seguito alla decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000. I contribuenti avevano alienato, prima del decorso del quinquennio e senza averlo edificato, un terreno edificabile acquistato nell'ambito di un piano urbanistico particolareggiato. La CTR aveva ritenuto sufficiente che l'edificazione fosse realizzata entro il quinquennio, anche dal terzo acquirente. L'Ufficio ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'obbligo di edificare gravasse sui soggetti che avevano richiesto l'agevolazione e non sui successivi acquirenti, denunciando violazione di legge e insufficiente motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa alla spettanza delle agevolazioni fiscali. Ha dichiarato il ricorso improcedibile perché l'Ufficio, pur avendo dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, non aveva depositato la copia conforme della sentenza corredata dalla relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale documento era necessario per verificare il rispetto del termine breve per proporre ricorso per Cassazione. Non sono state liquidate le spese, poiché i contribuenti non si sono costituiti.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    La disposizione prevede agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, subordinandole alla realizzazione dell'edificazione entro il termine previsto. La sentenza non ha però stabilito se l'edificazione possa essere realizzata dal successivo acquirente, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per ragioni processuali.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2

    Deposito, a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta.

    Quando il ricorrente dichiara che la sentenza è stata notificata, deve depositare la copia conforme della sentenza munita della relata di notificazione, così da consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Sono state richiamate dall'Ufficio per denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione della legge e l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. La Corte non ha esaminato tali censure, perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • Costituzione, art. 24

    La Corte ha escluso che l'obbligo documentale previsto dall'art. 369 c.p.c. violi il diritto di difesa, poiché impone soltanto il rispetto delle forme processuali necessarie per esercitare correttamente il diritto di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione, il mancato deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la notificazione sia stata dichiarata o risulti rilevante, può comportare l'improcedibilità del ricorso senza esame delle questioni di merito.
  • Gli adempimenti documentali e i termini processuali nel ricorso per Cassazione sono condizioni essenziali di procedibilità e non semplici formalità sanabili automaticamente.
  • Una pronuncia che dichiara il ricorso improcedibile per ragioni processuali non decide la questione sostanziale controversa e non costituisce, su quella questione, un precedente risolutivo nel merito.
  • In materia di agevolazioni fiscali subordinate alla realizzazione di un'opera entro un determinato termine, occorre distinguere il requisito oggettivo, relativo all'effettiva edificazione, dal requisito soggettivo, relativo al soggetto obbligato a realizzarla; la presente decisione, tuttavia, non chiarisce definitivamente tale distinzione.
  • Chi propone un'impugnazione deve verificare e documentare con precisione la data e le modalità di notificazione della decisione impugnata, poiché da tali elementi può dipendere il termine applicabile e l'ammissibilità o procedibilità del ricorso.

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