Sentenza n. 4178/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 8546/2025 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8546/2025 del Tribunale di Milano, limitatamente agli interessi moratori maturati dopo la notifica dell’atto di precetto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, notificato al Comune e divenuto definitivo per mancata opposizione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, l’amministrazione aveva omesso di adempiere integralmente al titolo. Nel corso del giudizio il Comune ha pagato il capitale e gli interessi maturati fino al 6 ottobre 2025, sicché la ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli ulteriori interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002, maturati dal 7 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, nonché dell’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo. La domanda relativa all’imposta di registro è stata formulata soltanto nelle note d’udienza e non nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere quanto al capitale e agli interessi già pagati dal Comune fino al 6 ottobre 2025. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa agli ulteriori interessi moratori maturati dal 7 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Comune non aveva provveduto al pagamento integrale né contestato l’esistenza o l’ammontare del credito. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione e ordinato il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. La richiesta relativa all’imposta di registro è stata dichiarata inammissibile perché nuova e proposta solo nelle note d’udienza. Non è stato nominato, allo stato, un commissario ad acta, considerato l’avvenuto pagamento della parte capitale. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge, e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo passato in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per il pagamento da parte delle amministrazioni è stato ritenuto decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto la condizione è stata considerata soddisfatta anche perché il decreto ingiuntivo era provvisoriamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
Rileva per il decreto di esecutorietà emesso dopo la mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
d.lgs. 231/2002
Il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi moratori; il TAR ha riconosciuto anche quelli maturati successivamente alla notifica dell’atto di precetto e fino al pagamento effettivo.
art. 5 d.lgs. 231/2002
Costituisce il fondamento degli interessi moratori ulteriori dovuti per il ritardo nel pagamento del credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo passato in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 consentono di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e di ordinare il pagamento delle somme ancora dovute.
- Il pagamento parziale intervenuto durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme effettivamente corrisposte, ma non impedisce la prosecuzione del giudizio per gli accessori e gli ulteriori interessi maturati fino al pagamento integrale.
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo e di un credito non contestato dall’amministrazione quanto all’an e al quantum, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento degli interessi moratori maturati fino all’effettivo adempimento.
- Nel giudizio amministrativo non possono essere introdotte per la prima volta nelle note d’udienza domande non contenute nel ricorso introduttivo; la domanda nuova è inammissibile.
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