Cassazione Penale, Sentenza n. 25454/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p., deducendo insufficienza e/o illogicità della motivazione delle sentenze di merito. Il ricorrente ha sostenuto che nel giudizio di primo grado era stata prodotta documentazione di un altro procedimento (richiesta di misure cautelari e relativa informativa del 12/03/2020 della Procura di Parma) dalla quale sarebbe emerso che la PHFC s.p.a. aveva svolto effettivamente attività d'impresa nel settore delle pulizie negli anni 2019-2021, dimostrando così che le fatture contestate non sarebbero state necessariamente inesistenti. Vitale ha lamentato che i giudici di merito non hanno adeguatamente valorizzato o confutato tale produzione documentale e che la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado con argomentazioni astratte e insufficienti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità e infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di primo grado e di appello costituiscano una 'doppia conforme' che, lette congiuntamente, offrono una motivazione coerente e priva di vizi logici: i giudici di merito hanno evidenziato elementi (PHFC fiscalmente inattiva e inadempiente, assenza di utenze, un unico dipendente, fatture per ingenti importi verso 239 soggetti senza corrispondenti fatture di fornitori, incompatibilità tra attività fatturate e attività della committente Royal Carni, mancanza di sede operativa e autorizzazioni) che giustificano la qualificazione della PHFC come 'società cartiera' emittente fatture per operazioni inesistenti. La Cassazione ha ritenuto che la difesa non abbia confutato integralmente gli argomenti dei giudici di merito né chiarito la sovrapponibilità dei periodi d'imposta tra i procedimenti citati, né spiegato come si possa escludere il dolo. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la sentenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alle fatture emesse da PHFC s.p.a. per consentire l'evasione fiscale da parte di altri soggetti (Royal Carni).
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo a insufficienza e illogicità della motivazione: la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non ha effettivamente confutato gli elementi probatori e le argomentazioni delle sentenze di merito, specialmente in presenza di due sentenze conformi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ai sensi di tale norma.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà e ordinato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Centrale nella decisione di non ritenere il ricorso presentato in colpa; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per giustificare la modulazione della sanzione accessoria (somma alla Cassa delle ammende) pur in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello che si richiamano a vicenda) può essere letta come un unico corpo motivazionale: in Cassazione è più difficile impugnare la motivazione se i giudici di merito sono concordi e la motivazione complessiva risulta coerente.
- Per far valere documentazione proveniente da altri procedimenti occorre indicare con precisione la rilevanza probatoria rispetto ai fatti, dimostrare la sovrapponibilità dei periodi considerati e spiegare come tali elementi contrastino concretamente con le risultanze dei giudici di merito; la mera produzione non è sufficiente.
- Un motivo di cassazione per insufficienza o illogicità della motivazione deve confrontarsi puntualmente con gli elementi probatori e argomentativi esposti nelle sentenze impugnate; censure generiche o astratte rischiano l'inammissibilità.
- Quando i giudici di merito hanno evidenziato anomalie oggettive (assenza di attività reale, mancanza di utenze, inadempimenti fiscali, incongruenze con l'attività del committente) la difesa deve fornire spiegazioni concrete e coerenti per dimostrare l'inesistenza del dolo o la genuinità delle operazioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta oneri economici (spese processuali e possibili somme alla Cassa delle ammende); la normativa consente al giudice di aumentare la sanzione in presenza di ragioni che giustifichino l'aumento, anche se non si ritenga che il ricorso sia stato proposto in colpa.
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