Sentenza del 12/04/2018 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sentenza penale - Valore probatorio - Diversità processo penale e tributario - Operazioni inesistenti - Indizi circa inesistenza - Onere probatorio - Contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la rilevanza, nel giudizio tributario, della sentenza penale relativa ai medesimi fatti e l'accertamento fondato sulla presunta inesistenza, oggettiva o soggettiva, delle operazioni documentate dalle fatture. Sosteneva, in particolare, che l'esito del processo penale dovesse incidere automaticamente sul giudizio tributario e che gli elementi raccolti dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare la fittizietà delle operazioni.
La decisione
La sentenza ha riaffermato l'autonomia tra processo penale e processo tributario, escludendo che la sentenza penale produca automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio fiscale. In materia di fatture per operazioni inesistenti, è sufficiente che l'Amministrazione finanziaria fornisca elementi attendibili, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere fittizie le operazioni. Una volta assolto tale onere iniziale, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il cedente o prestatore non era un soggetto fittiziamente interposto e che l'operazione era stata effettivamente conclusa con lui. La regola affermata è quindi favorevole all'Amministrazione quanto alla ripartizione dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Il processo penale e quello tributario sono autonomi: una sentenza penale, anche se riguarda gli stessi fatti, non determina automaticamente l'esito del giudizio fiscale.
- Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta e completa, potendo basarsi su elementi indiziari purché attendibili, gravi e idonei a evidenziare la fittizietà dell'operazione.
- Quando l'Ufficio presenta tali elementi, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività dell'operazione e la reale identità del cedente o prestatore.
- La regolare contabilizzazione o la mera esistenza formale della fattura non sono necessariamente sufficienti: il contribuente deve poter documentare concretamente la sostanza economica dell'operazione, i rapporti con il fornitore e l'effettiva esecuzione della prestazione o consegna dei beni.
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