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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 1624 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sentenza penale - Valore probatorio - Diversità processo penale e tributario - Operazioni inesistenti - Indizi circa inesistenza - Onere probatorio - Contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la rilevanza, nel giudizio tributario, della sentenza penale relativa ai medesimi fatti e l'accertamento fondato sulla presunta inesistenza, oggettiva o soggettiva, delle operazioni documentate dalle fatture. Sosteneva, in particolare, che l'esito del processo penale dovesse incidere automaticamente sul giudizio tributario e che gli elementi raccolti dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare la fittizietà delle operazioni.

La decisione

La sentenza ha riaffermato l'autonomia tra processo penale e processo tributario, escludendo che la sentenza penale produca automaticamente efficacia di giudicato nel giudizio fiscale. In materia di fatture per operazioni inesistenti, è sufficiente che l'Amministrazione finanziaria fornisca elementi attendibili, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere fittizie le operazioni. Una volta assolto tale onere iniziale, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il cedente o prestatore non era un soggetto fittiziamente interposto e che l'operazione era stata effettivamente conclusa con lui. La regola affermata è quindi favorevole all'Amministrazione quanto alla ripartizione dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • Il processo penale e quello tributario sono autonomi: una sentenza penale, anche se riguarda gli stessi fatti, non determina automaticamente l'esito del giudizio fiscale.
  • Per contestare fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta e completa, potendo basarsi su elementi indiziari purché attendibili, gravi e idonei a evidenziare la fittizietà dell'operazione.
  • Quando l'Ufficio presenta tali elementi, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività dell'operazione e la reale identità del cedente o prestatore.
  • La regolare contabilizzazione o la mera esistenza formale della fattura non sono necessariamente sufficienti: il contribuente deve poter documentare concretamente la sostanza economica dell'operazione, i rapporti con il fornitore e l'effettiva esecuzione della prestazione o consegna dei beni.

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