Cassazione Civile, Ordinanza n. 21087/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una creditrice aveva chiesto il fallimento di una società in accomandita semplice e dei soci accomandatari. Il tribunale aveva accolto l’istanza e la corte d’appello aveva rigettato il reclamo dei debitori, ritenendo sussistente lo stato di insolvenza anche sulla base di un credito contestato e ancora sub iudice, oltre che della documentazione contabile acquisita. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con sette motivi, tra l’altro: l’omesso esame di documenti prodotti solo in reclamo e l’erronea valutazione di un accordo transattivo e di assegni circolari che, secondo loro, avrebbero fissato in misura inferiore il credito della creditrice e ne avrebbero comportato l’adempimento; la mancanza di legittimazione della creditrice a proporre il ricorso ex art. 6 l.fall.; l’insussistenza dello stato di insolvenza perché fondato su un solo credito contestato; la necessità di un accertamento incidentale del credito non ancora coperto da giudicato; l’asserita irrilevanza del mancato pagamento o di un solo inadempimento quale indice di insolvenza; la mala fede della creditrice; e l’omessa considerazione di una relazione tecnica di parte che escludeva l’insolvenza. I ricorrenti hanno anche contestato l’ammissibilità del controricorso per vizi di notifica e di attestazione di conformità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto le eccezioni dei ricorrenti sulla validità del controricorso telematico, ritenendo sufficiente l’attestazione di conformità e non decisivo il lamentato difetto di sottoscrizione autografa della relata. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, poiché il sopravvenuto giudicato sulla pretesa creditoria era stato allegato da una sola parte e contestato dall’altra. Nel merito, ha ritenuto che le censure fossero inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la corte territoriale si era conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: in sede prefallimentare basta un accertamento incidentale del credito ai fini della legittimazione dell’istante; lo stato di insolvenza può essere desunto anche da un solo inadempimento; la violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per la mera diversa valutazione delle prove; la consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio; e il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non copre la mancata valutazione di deduzioni difensive. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, non disponendo spese nei confronti del curatore rimasto solo intimato.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
In sede prefallimentare la legittimazione del creditore istante può essere verificata mediante un accertamento incidentale del credito, senza necessità di un definitivo accertamento pieno in quella sede.
art. 5 l.fall.
Lo stato di insolvenza non richiede una pluralità di creditori o di inadempimenti; può essere desunto anche da un solo inadempimento se rivelatore dell’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia espressamente disapplicato la regola di giudizio o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando abbia semplicemente attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non la mancata valutazione di deduzioni difensive o di argomentazioni tecnico-difensive.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994
La mancanza o irregolarità dell’attestazione di conformità della copia analogica del controricorso notificato telematicamente non determina automaticamente l’inammissibilità se la conformità all’originale risulta comunque attestata in modo idoneo e non sia contestata la difformità.
art. 3-bis l. 53/1994
Per le notifiche via PEC è rilevante l’attestazione di conformità della copia informatica/analogica rispetto all’originale notificato.
art. 6, comma 1, l. 53/1994
Il deposito dell’atto notificato telematicamente deve essere corredato della prova della notifica via PEC e delle relative attestazioni di conformità.
art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005
La copia telematica estratta da un originale analogico può essere attestata conforme all’originale.
art. 6, comma 2, d.P.R. 68/2005
La prova della notificazione via PEC passa anche per il deposito del messaggio e delle ricevute di accettazione e consegna.
art. 1175 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno di una pretesa mala fede della creditrice; la Corte non vi ha ravvisato un profilo decisivo autonomo, perché le doglianze erano neutralizzate dal giudicato e dall’inammissibilità.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno di una pretesa violazione della buona fede; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli ai ricorrenti.
art. 12 preleggi
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sostenere l’interpretazione dell’art. 5 l.fall.; la Corte ha ribadito il significato consolidato della nozione di insolvenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Norma richiamata per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede prefallimentare la legittimazione del creditore istante può essere scrutinata mediante un accertamento incidentale del credito, limitato al fine di verificare la sua idoneità a fondare l’istanza, senza necessità di una decisione definitiva sul rapporto obbligatorio.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza non presuppone una pluralità di creditori o di inadempimenti: anche un singolo inadempimento può costituire indice sufficiente della crisi, se espressivo dell’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
- Nel ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito; è necessario allegare che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente derogato alla regola di giudizio.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di deduzioni difensive, consulenze tecniche di parte o argomentazioni meramente difensive.
- La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e non ha autonomo valore probatorio.
- Il giudicato esterno, anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata, è rilevabile d’ufficio e può incidere sulla decisione, ma la cessazione della materia del contendere richiede univoca convergenza delle parti sul mutamento della situazione sostanziale.
- In tema di notificazione telematica degli atti processuali, l’irregolarità formale dell’attestazione di conformità non comporta automaticamente l’inammissibilità se dagli atti emerga in modo inequivoco la riferibilità e la conformità della copia depositata a quella notificata.
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