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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 16565 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L.T. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a quattro cartelle di pagamento, chiedendo l'annullamento della misura cautelare, dell'iter di riscossione e degli atti impositivi. In Cassazione ha contestato, da un lato, l'omesso esame del difetto di notifica delle cartelle e dell'assenza dei presupposti sostanziali per l'assoggettamento a IRAP, sostenendo di svolgere attività professionale senza collaboratori o dipendenti; dall'altro, ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione, affermando che l'agente della riscossione avrebbe utilizzato la procedura prevista per l'irreperibilità senza un previo tentativo di consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione sulla notifica della cartella, poiché la Commissione tributaria regionale aveva spiegato le ragioni della ritualità della notificazione. La contestazione relativa ai presupposti IRAP è stata dichiarata inammissibile perché riguardava una questione non esaminata dalla CTR. La censura sulla procedura notificatoria è stata dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non essendo state trascritte né allegate la relata e gli atti notificatori; in ogni caso è stata ritenuta infondata, poiché dalla relata trascritta da Equitalia risultava accertata l'assenza della destinataria ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Il preavviso di fermo e la regolarità dell'accertamento sono quindi rimasti confermati. L.T. è stata condannata a pagare a Equitalia Centro S.p.A. 2.900 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo consente di denunciare in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ma non permette di introdurre per la prima volta questioni non esaminate dal giudice di merito.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Consente di censurare l'errata interpretazione o applicazione delle norme giuridiche, ma richiede che la doglianza sia specificamente formulata e riferita alla decisione impugnata.

  • Art. 139 c.p.c.

    notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    La notifica può essere eseguita presso la residenza o il domicilio del destinatario; l'accertamento della sua assenza può consentire il perfezionamento della procedura notificatoria secondo le modalità previste dalla legge.

  • Art. 140 c.p.c.

    irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Disciplina la notificazione quando il destinatario non viene trovato nei luoghi previsti e ricorrono le condizioni di legge. La sua applicazione deve risultare da un effettivo accertamento delle circostanze indicate dalla norma.

  • Art. 149 c.p.c.

    notificazione a mezzo del servizio postale

    Regola la notificazione mediante servizio postale; la validità dipende dal rispetto delle formalità previste per la consegna e per la documentazione dell'esito.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    notificazione della cartella di pagamento

    Disciplina le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e il ruolo dell'agente della riscossione nella relativa procedura.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Chi contesta in Cassazione la notifica di una cartella deve trascrivere integralmente nel ricorso la relata e gli atti notificatori rilevanti; il loro mancato inserimento può rendere la censura inammissibile.
  • Non è sufficiente affermare genericamente che la procedura di irreperibilità è stata utilizzata illegittimamente: occorre dimostrare, sulla base della documentazione notificatoria, l'assenza dei presupposti di legge.
  • Le questioni nuove, non esaminate dai giudici di merito, normalmente non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione.
  • Quando la relata documenta l'assenza del destinatario presso il luogo di notifica e il giudice di merito ritiene rispettate le formalità previste, la contestazione della notifica richiede una prova documentale puntuale.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la conferma degli atti impugnati, la condanna alle spese della parte soccombente e, ove previsto, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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