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Sentenza

Sentenza del 20/02/2018 n. 702 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Termine di prescrizione del credito tributario - Distinzione tra credito tributario e credito tributario periodico - Termine di prescrizione decennale per i crediti tributari erariali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto applicabile il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., anziché il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. Ne consegue che il credito tributario erariale si prescrive, salvo una diversa previsione normativa specifica, dopo dieci anni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari erariali. Il ricorrente ha sostenuto che dovesse applicarsi l'art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve essere pagato periodicamente, annualmente o in termini più brevi. La decisione considera invece che i tributi erariali non costituiscono prestazioni periodiche in senso tecnico, poiché nascono autonomamente in relazione al reddito e al periodo d'imposta di riferimento. L'imposta dovuta per un anno non rappresenta una componente di una rendita o di una prestazione continuativa e non dipende necessariamente dalle imposte dovute negli anni successivi.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    Gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

    La prescrizione quinquennale si applica alle prestazioni periodiche, caratterizzate dal protrarsi nel tempo e dalla reiterazione di obblighi omogenei. I tributi erariali, per la loro autonomia rispetto ai singoli periodi d'imposta, non rientrano normalmente in questa categoria.

  • Art. 2946, codice civile

    Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni

    In assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso, ai crediti tributari erariali si applica la prescrizione ordinaria decennale.

Massime di principio

  • La qualificazione di un tributo come annuale non implica automaticamente che il relativo credito sia soggetto alla prescrizione quinquennale: occorre verificare se si tratti realmente di una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.
  • I crediti tributari erariali, quando derivano autonomamente da ciascun periodo d'imposta e non costituiscono rate o componenti di una rendita continuativa, sono normalmente soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Il termine può essere diverso se una disciplina speciale prevede espressamente una prescrizione più breve; pertanto è necessario controllare la normativa relativa allo specifico tributo e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
  • La prescrizione deve essere calcolata considerando la natura del credito, la data in cui esso è divenuto esigibile e gli eventuali atti validamente notificati che ne abbiano interrotto o sospeso il decorso.

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