Cassazione Penale, Ordinanza n. 28054/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che lo aveva condannato per il delitto di evasione. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano del tutto generiche e, quindi, inammissibili.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata, relativa al delitto di evasione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato indirettamente dal motivo di ricorso, in quanto la doglianza attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sul trattamento sanzionatorio o sul diniego delle attenuanti generiche si risolvono in affermazioni meramente generiche, prive di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla pena e sulle attenuanti generiche deve contenere argomentazioni concrete e puntuali; in difetto, non consente un effettivo sindacato di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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