Sentenza n. 1941/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’eccezione comunale e dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Sull’istanza del 14 aprile 2026 il silenzio-rigetto si è formato il 15 maggio 2026; il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva quindi essere notificato entro il 14 giugno 2026, mentre è stato notificato il 24 giugno 2026. La dichiarata sopravvenuta carenza di interesse non ha impedito la decisione sulla tardività. Spese compensate.
Atto impugnato: silenzio-rigetto del Comune sull’istanza di accesso agli atti del 14 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso agli atti presentata il 9 aprile 2026 e protocollata il 14 aprile 2026, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione a consentire visione ed estrazione di copia. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la notificazione era avvenuta oltre trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto. In corso di causa, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché una successiva istanza di accesso aveva assorbito la precedente e aveva condotto alla proposizione di un ulteriore ricorso.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
Considerato che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità, poiché, a fronte dell’istanza di accesso del 14 aprile 2026, il silenzio rigetto ex art. 25 legge 241/90 si è formato il 15 maggio 2026, così che il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva essere notificato entro il 14 giugno 2026, risultando quindi il ricorso notificato il 24 giugno 2026 tardivo;
Il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso si è formato il 15 maggio 2026, facendo decorrere il termine di trenta giorni per proporre il ricorso.
art. 116 c.p.a.
Considerato che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità, poiché, a fronte dell’istanza di accesso del 14 aprile 2026, il silenzio rigetto ex art. 25 legge 241/90 si è formato il 15 maggio 2026, così che il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva essere notificato entro il 14 giugno 2026, risultando quindi il ricorso notificato il 24 giugno 2026 tardivo;
Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto; la notificazione successiva determina l’irricevibilità per tardività.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso documentale deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio; la notificazione oltre tale termine comporta l’irricevibilità.
Come è indicizzato
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