Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1941/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l’eccezione comunale e dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Sull’istanza del 14 aprile 2026 il silenzio-rigetto si è formato il 15 maggio 2026; il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva quindi essere notificato entro il 14 giugno 2026, mentre è stato notificato il 24 giugno 2026. La dichiarata sopravvenuta carenza di interesse non ha impedito la decisione sulla tardività. Spese compensate.

TAR Toscana, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto del Comune sull’istanza di accesso agli atti del 14 aprile 2026

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso agli atti presentata il 9 aprile 2026 e protocollata il 14 aprile 2026, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’amministrazione a consentire visione ed estrazione di copia. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la notificazione era avvenuta oltre trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto. In corso di causa, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione perché una successiva istanza di accesso aveva assorbito la precedente e aveva condotto alla proposizione di un ulteriore ricorso.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    Considerato che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità, poiché, a fronte dell’istanza di accesso del 14 aprile 2026, il silenzio rigetto ex art. 25 legge 241/90 si è formato il 15 maggio 2026, così che il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva essere notificato entro il 14 giugno 2026, risultando quindi il ricorso notificato il 24 giugno 2026 tardivo;

    Il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso si è formato il 15 maggio 2026, facendo decorrere il termine di trenta giorni per proporre il ricorso.

  • art. 116 c.p.a.

    Considerato che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità, poiché, a fronte dell’istanza di accesso del 14 aprile 2026, il silenzio rigetto ex art. 25 legge 241/90 si è formato il 15 maggio 2026, così che il ricorso ex art. 116 c.p.a. doveva essere notificato entro il 14 giugno 2026, risultando quindi il ricorso notificato il 24 giugno 2026 tardivo;

    Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto; la notificazione successiva determina l’irricevibilità per tardività.

Massime di principio

  • Il ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso documentale deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio; la notificazione oltre tale termine comporta l’irricevibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.