L.R. Marche 19/2021
Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dellartigianato marchigiano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Marche la definizione di impresa artigiana, l’Albo regionale, la Commissione regionale per l’artigianato, le misure di sostegno e i regimi di qualificazione (maestro artigiano, bottega scuola, artigianato storico e contrassegni di qualità). Prevede sanzioni e un fondo per il solo esercizio 2022, con finanziamento poi demandato alle successive leggi di bilancio.
Tutela, sviluppo e promozione dell'artigianato marchigiano e disciplina dell'Albo regionale
Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano
La legge regionale disciplina, per il territorio delle Marche, la tutela e la valorizzazione dell’artigianato, l’assetto giuridico dell’impresa artigiana, l’Albo regionale, gli strumenti di promozione e le sanzioni. Il testo è rivolto alle imprese artigiane marchigiane e ai soggetti collegati alla loro rappresentanza, assistenza e qualificazione.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione riconosce la funzione sociale ed economica dell’artigianato e ne promuove sviluppo, valorizzazione e tutela mediante politiche di sostegno all’impresa, accesso al credito, ricerca, innovazione tecnologica e organizzativa, formazione e promozione delle produzioni. La legge si applica alle imprese artigiane definite nel titolo relativo allo stato giuridico dell’impresa artigiana.
Definizione di imprenditore e impresa artigiana
L’imprenditore artigiano è chi esercita personalmente e professionalmente l’impresa, in qualità di titolare, assumendone piena responsabilità e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. In attività che richiedono specifica preparazione e tutela degli utenti sono richiesti i requisiti tecnico-professionali di settore.
L’impresa artigiana è tale se:
- ha come scopo prevalente la produzione o trasformazione di beni o la prestazione di servizi;
- è organizzata con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore, eventualmente di familiari, conviventi, soci e dipendenti, con prevalenza del lavoro sul capitale;
- rispetta i limiti dimensionali previsti dalla legge.
L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Forme di esercizio dell’attività
L’attività artigiana può essere svolta in forma individuale o societaria, anche cooperativa, con esclusione di società per azioni e accomandita per azioni. La legge prevede requisiti soggettivi specifici per snc, sas, srl unipersonali e pluripersonali e cooperative, fondati sul possesso dei requisiti artigiani da parte della maggioranza dei soci o dei soci accomandatari, secondo i casi.
L’impresa può operare:
- in luogo fisso;
- presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio;
- in locali appositi o in sede designata dal committente;
- in forma itinerante o su posteggio, se non vietato dalla normativa vigente.
Sono inoltre ammessi unità locali per fasi produttive o attività amministrative, la coesistenza nella stessa sede con altre attività artigiane nel rispetto dell’autonomia aziendale e gestionale, e l’organizzazione in coworking quando vi siano vantaggi nella condivisione di spazi, macchinari e servizi comuni. La vendita nei locali di produzione o in quelli adiacenti dei beni di propria produzione, nonché la fornitura di beni strumentali o complementari al committente, non è soggetta alla disciplina commerciale ordinaria.
Limiti dimensionali e criteri di calcolo
La legge fissa limiti al numero dei dipendenti, con differenziazione per tipologia di attività:
- imprese non in serie: fino a 18 dipendenti, con apprendisti non oltre 9; fino a 22 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
- imprese che lavorano in serie ma non totalmente automatizzate: fino a 9 dipendenti, con apprendisti non oltre 5; fino a 12 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
- lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: fino a 32 dipendenti, con apprendisti non oltre 16; fino a 40 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
- trasporto: fino a 8 dipendenti;
- costruzioni edili: fino a 10 dipendenti, con apprendisti non oltre 5; fino a 14 se gli aggiuntivi sono apprendisti.
La Giunta regionale può ridurre i limiti, sentita la Commissione regionale per l’artigianato. Nel calcolo non si computano, per due anni, gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio; non si computano i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti; si computano familiari e soci lavoranti, salvo uno; non si computano i portatori di handicap. I dipendenti si computano comunque, qualunque sia la mansione. Se per esigenze produttive i limiti sono superati per non più di tre mesi e entro il 20 per cento, l’impresa mantiene l’iscrizione all’Albo.
Consorzi, società consortili e Albo regionale delle imprese artigiane
I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane sono iscritti in una sezione separata dell’Albo. I contributi possono essere concessi anche a consorzi e società consortili con una quota limitata di imprese non artigiane, purché queste non superino un terzo del totale e le imprese artigiane abbiano la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese in possesso dei requisiti di legge e i consorzi/società consortili devono iscriversi all’Albo regionale, che contiene sezioni distinte per:
- consorzi e società consortili;
- imprese di artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- imprese di artigianato digitale.
La Giunta individua le attività ricomprese nell’artigianato artistico, tipico, tradizionale e digitale. L’iscrizione è obbligatoria; possono iscriversi anche le srl pluripersonali. La tenuta dell’Albo è affidata alla Camera di commercio sulla base di convenzione con la Regione; in mancanza, opera la struttura regionale competente. È prevista l’integrazione informatica con il registro delle imprese tramite apposita convenzione.
In specifiche ipotesi di invalidità, benefici ex legge n. 104/1992, morte o interdizione/inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può conservare l’iscrizione per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minorenni, se la gestione è assunta da coniuge, convivente, parte di unione civile, figli maggiorenni o minori emancipati, o tutore dei figli minori. La disciplina si applica anche con l’amministratore di sostegno.
Effetti dell’iscrizione, procedure e controlli
L’iscrizione all’Albo è condizione per ottenere le agevolazioni regionali e produce gli effetti previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente.
L’iscrizione, le modifiche e le cancellazioni avvengono tramite comunicazione telematica integrata con la comunicazione unica. Le comunicazioni per modifiche, cessazione o cancellazione devono essere presentate entro 30 giorni dall’evento; quelle di iscrizione producono effetti dalla data di presentazione se sussistono i presupposti di legge. La Regione può definire con deliberazione le modalità operative dell’Albo.
La struttura regionale competente:
- verifica i requisiti sulla base delle comunicazioni;
- cancella dall’Albo entro 90 giorni, con possibile sospensione non superiore a 30 giorni, se l’istruttoria ha esito negativo;
- dispone cancellazione con effetto dalla presentazione quando accerti la mancanza originaria dei requisiti;
- effettua accertamenti e controlli, anche avvalendosi dei Comuni;
- procede d’ufficio all’iscrizione, modifica o cancellazione se emergono soggetti non iscritti o eventi rilevanti.
Gli imprenditori possono avvalersi dei centri regionali di assistenza alle imprese per le procedure di iscrizione e per le certificazioni sui requisiti. I diritti di segreteria seguono la misura prevista dalla normativa statale e non sono dovuti, per iscrizioni e modifiche, se già corrisposti per la comunicazione unica o adempimenti analoghi.
Commissione regionale per l’artigianato e ricorsi
La Commissione regionale per l’artigianato è un organo amministrativo regionale con sede presso la Giunta. È composta dal direttore della struttura regionale competente o suo delegato, da quattro esperti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative aderenti al CNEL e operanti in Regione, e da un esperto in artigianato artistico, tipico e tradizionale designato congiuntamente.
La Commissione elegge presidente e vicepresidente, dura cinque anni e resta in carica fino alla nuova nomina. Delibera con maggioranza dei presenti; il voto del presidente prevale in caso di parità. I componenti decadono per tre assenze ingiustificate consecutive. La Giunta vigila sul funzionamento e può nominare un commissario ad acta in caso di impossibilità di funzionamento o gravi irregolarità.
Le funzioni principali sono:
- decidere i ricorsi contro i provvedimenti regionali in materia di Albo, riconoscimento dell’artigianato artistico/tradizionale e titolo di maestro artigiano;
- emanare direttive per la gestione omogenea dell’Albo;
- esprimere pareri su temi generali, sul maestro artigiano e sulle botteghe scuola;
- svolgere altri compiti assegnati dalla Giunta o dalla legge.
Contro i provvedimenti relativi a iscrizione, modificazione e cancellazione è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione entro 60 giorni dalla notifica. Possono ricorrere anche pubbliche amministrazioni e terzi interessati che abbiano segnalato la mancanza dei requisiti. Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al tribunale competente entro 60 giorni. Il ricorso contro la cancellazione dall’Albo ha effetto sospensivo.
Misure di sostegno e sviluppo del sistema artigiano
La Giunta regionale, sentite le associazioni dell’artigianato e la competente Commissione assembleare, individua ambiti prioritari, settori di intervento, tipologie di misure e modalità di finanziamento, forme di semplificazione amministrativa anche digitali e soggetti beneficiari. La Regione riconosce l’EBAM come strumento di valorizzazione e supporto alle imprese artigiane.
Le misure di sostegno possono riguardare:
- nascita e sviluppo di nuove imprese artigiane;
- coworking tra artigiani, fablabs e artigianato digitale;
- innovazione, digitalizzazione, riorganizzazione e modernizzazione dei processi produttivi;
- ammodernamento strutturale e tecnologico;
- artigianato artistico e tradizionale, continuità d’impresa e trasferimento di competenze;
- collaborazione tra imprese e filiere;
- accesso al credito, confidi e abbattimento di interessi e costi di garanzia;
- promozione dei settori produttivi e animazione economica;
- riuso di immobili dismessi e ristrutturazione;
- efficientamento dei laboratori.
La Giunta promuove inoltre il recupero di antichi mestieri a rischio di estinzione, la formazione imprenditoriale e l’aggiornamento professionale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, la valorizzazione turistica dell’artigianato, la continuità e il ricambio generazionale e l’internazionalizzazione, anche con canali digitali e marketing.
Maestro artigiano e bottega scuola
Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente, su richiesta, al titolare dell’impresa artigiana o al socio lavoratore. La Giunta definisce criteri e modalità, sulla base di requisiti minimi quali adeguata anzianità professionale e spiccata attitudine all’insegnamento.
Presso la struttura regionale è istituito l’elenco dei maestri artigiani. Il titolo è annotato nell’Albo e può essere usato nell’insegna e nel logo aziendale, affiancato al nome dell’impresa.
Le imprese in cui opera un maestro artigiano possono essere riconosciute come bottega scuola, anche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro e come sedi di attività formative nei programmi di formazione professionale. La Giunta stabilisce i relativi criteri e modalità.
Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico
La Regione tutela e promuove le lavorazioni ad elevato contenuto artistico, tipico e tradizionale, nonché quelle legate alla tipicità dei materiali, delle tecniche e dei luoghi di origine. Sono ricomprese le produzioni artistiche di valore estetico, le lavorazioni ispirate al patrimonio storico-culturale e le attività di diagnostica e restauro di beni culturali nel rispetto del codice dei beni culturali. Sono considerate tradizionali le produzioni e i servizi realizzati secondo tecniche e modalità consolidate a livello locale o regionale.
La Giunta, sentita la Commissione, individua con deliberazione le attività rientranti in tali categorie e approva l’elenco. Alle imprese iscritte possono essere concessi contributi per:
- ammodernamento, ristrutturazione, ripristino e mantenimento di strutture e attrezzature;
- avvio di nuove imprese;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e brevetti;
- trasferimento, rilocalizzazione o insediamento in centri storici;
- ricerca e innovazione specifica;
- commercializzazione dei prodotti.
Per l’artigianato storico, la Regione promuove le imprese in esercizio da almeno 40 anni. È istituito un registro regionale; le imprese iscritte possono usare un contrassegno grafico con la dicitura “impresa artigiana storica”, eventualmente integrata con la specificazione della lavorazione e della zona di tradizione. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta doveva definire requisiti, procedure e caratteristiche del contrassegno.
Per conservare e tramandare le lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali, la Giunta approva disciplinari di produzione e definisce un contrassegno di qualità con relativo disciplinare d’uso, che stabilisce condizioni di concessione, vigilanza e revoca. Gli atti sono adottati su proposta di commissioni nominate dalla Giunta.
Centri regionali di assistenza alle imprese
La Regione accredita centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura regionale competente. La Giunta definisce criteri, modalità di accreditamento, vigilanza e affidamento di compiti istruttori e certificativi non discrezionali.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per:
- omessa iscrizione all’Albo: da 750 a 5.000 euro;
- omessa comunicazione di specifiche modifiche, incluse attività, sede, denominazione, soci, responsabili tecnici, cessazione, trasformazioni, unità locali e superamento dei limiti dimensionali: da 103 a 1.032 euro;
- uso illecito, da parte di impresa non iscritta, di riferimenti all’artigianato nella denominazione, ragione sociale, insegna o marchio: da 500 a 3.000 euro;
- uso indebito del titolo di maestro artigiano: da 500 a 3.000 euro;
- uso del contrassegno dell’artigianato storico da parte di soggetti non iscritti o con contrassegno difforme dal modello regionale: da 750 a 5.000 euro.
Se le comunicazioni tardive vengono presentate entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo. Per irrogazione e riscossione si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Disposizioni transitorie, valutazione e finanza
La Commissione regionale per l’artigianato prevista dalla precedente legge continua a operare fino alla scadenza; ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge si applicano le norme previgenti. La Giunta doveva concludere entro sei mesi le procedure per la convenzione relativa alla tenuta dell’Albo.
È prevista una clausola valutativa: il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e la Giunta presenta una relazione biennale su interventi, beneficiari, partecipazione, collaborazioni con scuole e università, percorsi formativi con maestri artigiani e criticità. In caso di ritardo, la Giunta deve riferire entro 30 giorni. I dati e i documenti relativi alla valutazione sono pubblicati sui siti istituzionali.
Sul piano finanziario è istituito il fondo per lo sviluppo dell’artigianato marchigiano nella Missione 14, Programma 1. Per il solo anno 2022 è autorizzata una spesa massima complessiva di 4.548.000 euro, coperta tramite riduzione di pari importo di risorse già iscritte. Le risorse possono integrare fondi UE e statali compatibili e altre risorse regionali disponibili; per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio. I contributi devono rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge sostituisce il titolo della precedente normativa regionale sull’artigianato e dispone numerose abrogazioni di disposizioni regionali pregresse collegate alla disciplina dell’artigianato, al fine di coordinare il nuovo impianto normativo.
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