Corte di giustizia, Sentenza C-392/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2024. — Rustrans SRL contro Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 69 – Nozione di “spesa ammissibile” – Articoli 4 e 125 – Regolamento (UE) n. 508/2014 – Articolo 48, paragrafo 1, lettera c) – Ammodernamento di un’unità di acquacoltura – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Articolo 33 – Principio della sana gestione finanziaria – Contributo in natura sotto forma di un terreno e di fabbricati presenti su tale terreno – Collegamento diretto tra il contributo in natura e l’operazione finanziata. — Causa C-392/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i criteri di ammissibilità dei contributi in natura in un progetto FEAMP per l’ammodernamento di un’unità di acquacoltura. Ha affermato che, se il progetto consiste unicamente nell’acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni, la cessione di terreni e fabbricati non integra una spesa ammissibile, in mancanza di un collegamento diretto con l’operazione finanziata. Per questo motivo non è stato necessario rispondere alle questioni sul tetto del 10% previsto per i terreni.
Ammissibilità, nell’ambito del FEAMP, del contributo in natura consistente in terreni e fabbricati per un progetto di ammodernamento di un’unità di acquacoltura destinato solo all’acquisto di attrezzature, macchinari e dotazioni
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014, in combinato disposto con gli articoli 4, 65, 67, 69 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, un contributo in natura consistente nella fornitura di terreni e fabbricati presenti su tali terreni possa essere qualificato come spesa ammissibile per un progetto di ammodernamento di un’unità di acquacoltura realizzato mediante il solo acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni; e se, in particolare, il limite del 10% dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera b), si applichi al contributo in natura costituito da terreni e fabbricati, non solo ai terreni.
Principio di diritto
Nel quadro del FEAMP e del regolamento (UE) n. 1303/2013, un contributo in natura consistente in terreni e fabbricati non è ammissibile come spesa quando il progetto finanziato riguarda soltanto l’acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni per l’ammodernamento di un’unità di acquacoltura, perché i costi o contributi ammissibili devono presentare un collegamento diretto con l’operazione e rispettare il principio della sana gestione finanziaria; il solo fatto che terreni e fabbricati costituiscano la base materiale dell’attività non basta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 4 regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 65 regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 67 regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 69 regolamento (UE) n. 1303/2013
- Articolo 125 regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 508/2014
- Articolo 48, paragrafo 1, lettera c), regolamento (UE) n. 508/2014
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 33 regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
Ammissibilità del contributo in natura in un progetto FEAMP di ammodernamento di un’unità di acquacoltura
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bacău relativo all’interpretazione delle norme UE in materia di ammissibilità della spesa nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). La controversia nasce da un controllo su un progetto di modernizzazione di un’unità di acquacoltura finanziato in parte con contributo pubblico e in parte con un apporto in natura consistente in terreni e fabbricati.
Fatti e procedimento principale
Rustrans SRL aveva presentato domanda di finanziamento per un progetto volto a estendere e diversificare la propria attività di acquacoltura, con l’obiettivo di modernizzare l’unità produttiva tramite l’acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni specifiche. Nell’ambito del progetto, la società aveva conferito, quale contributo in natura, un terreno e i fabbricati presenti su di esso, compresa un’azienda di allevamento ittico.
Il contratto di finanziamento è stato concluso il 18 settembre 2018. Dopo l’esecuzione del progetto e il pagamento di più domande di rimborso, un audit della Commissione europea ha individuato due irregolarità:
- il superamento del limite del 10% previsto dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1303/2013 per i costi relativi ai terreni;
- l’assenza di un collegamento diretto tra il contributo in natura e l’operazione finanziata, alla luce del principio di sana gestione finanziaria.
L’autorità di gestione ha poi adottato un verbale di constatazione di irregolarità e fissazione di un credito di bilancio, che Rustrans ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se:
- il conferimento in natura di terreni e fabbricati possa costituire spesa ammissibile per un progetto di ammodernamento di un’unità di acquacoltura realizzato tramite acquisto di attrezzature e dotazioni;
- esista un collegamento diretto, ai fini del principio di sana gestione finanziaria, tra tale contributo in natura e l’operazione finanziata;
- il limite del 10% dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera b), si applichi solo ai terreni o anche ai fabbricati;
- il limite riguardi solo i terreni concessi in locazione oppure anche quelli conferiti in natura.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- il regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli 4, 65, 67, 69 e 125;
- il regolamento (UE) n. 508/2014, articolo 48, paragrafo 1, lettera c), che consente il sostegno FEAMP all’ammodernamento delle unità di acquacoltura;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, articolo 33, che definisce il principio della sana gestione finanziaria.
Ragionamento della Corte
La Corte respinge anzitutto le eccezioni di irricevibilità. Ricorda che la presunta chiarezza della norma non impedisce al giudice nazionale di porre una questione pregiudiziale e che spetta al giudice del rinvio valutare la necessità della risposta. Inoltre, le questioni non richiedono una valutazione di fatto, ma l’interpretazione del diritto dell’Unione.
Nel merito, la Corte riformula le questioni per fornire una risposta utile e osserva che:
- l’articolo 65 del regolamento n. 1303/2013 disciplina l’ammissibilità delle spese;
- l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), ammette il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e, se del caso, dei contributi in natura;
- l’articolo 69 stabilisce condizioni specifiche per i contributi in natura, inclusi terreni e immobili, ma non prevede espressamente un requisito di collegamento diretto.
Tuttavia, la Corte collega tali disposizioni al principio di sana gestione finanziaria. Richiamando l’articolo 4, paragrafo 8, e l’articolo 125 del regolamento n. 1303/2013, nonché l’articolo 33 del regolamento 2018/1046, afferma che le autorità di gestione devono verificare che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra risorse impiegate e obiettivi perseguiti. Da ciò deriva che i costi e i contributi in natura ammissibili devono avere un collegamento diretto con l’attività finanziata.
Applicando questo criterio al caso concreto, la Corte rileva che il progetto riguardava esclusivamente l’acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni per modernizzare un’azienda di allevamento ittico esistente, senza indicare interventi diretti sul terreno o sui fabbricati conferiti. Pertanto, il contributo in natura non sembra presentare il collegamento diretto richiesto per essere considerato ammissibile, salva la verifica del giudice nazionale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 65, paragrafi 1 e 2, l’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 69 del regolamento n. 1303/2013, in combinato disposto con l’articolo 4 e l’articolo 125, paragrafo 1, dello stesso regolamento e con l’articolo 33 del regolamento 2018/1046, devono essere interpretati nel senso che non rientra nella nozione di spesa ammissibile un contributo in natura fornito da un beneficiario sotto forma di terreni e fabbricati presenti su tali terreni per un progetto che consiste unicamente nell’acquisto di attrezzature, macchinari tecnologici e dotazioni per un’unità di acquacoltura.
Poiché tale risposta è stata ritenuta sufficiente, la Corte ha dichiarato non necessario esaminare le questioni terza e quarta sul limite del 10% previsto per i terreni.
Principio affermato
L’ammissibilità di un contributo in natura nell’ambito dei fondi SIE non dipende solo dal rispetto formale delle condizioni dell’articolo 69 del regolamento n. 1303/2013, ma anche dal fatto che il contributo presenti un collegamento diretto con l’operazione finanziata e sia coerente con il principio di sana gestione finanziaria; in assenza di tale nesso, il contributo non costituisce spesa ammissibile.
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