Cassazione Penale, Sentenza n. 19698/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare emessa in sede di riesame ex art. 309 c.p.p.; dedotte violazioni e vizi di motivazione: a) violazione dell'art. 309, comma 5 c.p.p. per mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di interrogatorio di garanzia e preventivi dei coindagati, con preteso pregiudizio del diritto di difesa e mancata possibilità per il difensore di far emergere elementi favorevoli; b) vizio di motivazione per omissione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari con specifico riferimento ai capi 1, 9 e 18 della contestazione provvisoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per mancata trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, c.p.p. sussista solo se gli atti non trasmessi contengono elementi oggettivamente favorevoli all'indagato, idonei ad influire positivamente sulla sua posizione, e che l'onere di indicare concretamente tali elementi ricada sul ricorrente. Nel caso di specie il difensore si è limitato ad affermazioni generiche sulla possibile rilevanza dei verbali dei coindagati senza spiegare quali dichiarazioni favorevoli fossero presenti. La valutazione della trasmissione degli atti è prerogativa discrezionale del Pubblico Ministero e non è emerso che siano stati acquisiti elementi tali da destrutturare l'impianto indiziario. Quanto alla presunta omissione motivazionale sui capi non specificamente impugnati, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'effetto interamente devolutivo del riesame si attenua quando l'impugnazione è limitata a singoli profili; ne deriva un obbligo motivazionale attenuato per i capi non dedotti, e il Tribunale ha legittimamente richiamato la motivazione del primo giudice. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
La perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per mancata trasmissione degli atti concerne solo gli atti sopravvenuti che contengano elementi oggettivamente favorevoli all'indagato; il ricorrente deve indicare concretamente tali elementi per poter ottenere la misura di inefficacia
art. 291 cod. proc. pen.
comma 1 e menzione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 291, comma 1‑quater
Gli atti presentati ai sensi dell'art. 291 e le dichiarazioni dell'indagato/indagati vanno trasmessi al riesame se contengono elementi sopravvenuti; però la mancata trasmissione rileva ai fini di perdita di efficacia solo se gli elementi sono oggettivamente favorevoli
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione dei provvedimenti e atti conseguenti alla decisione della Corte
Massime di principio
- La mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame determina perdita di efficacia della misura cautelare solo se gli atti non trasmessi contengono elementi obiettivamente favorevoli all'indagato idonei a influire sulla decisione
- L'onere di specificare concretamente quali siano gli elementi favorevoli presenti negli atti non trasmessi grava sul ricorrente; affermazioni generiche non sono sufficienti
- La decisione di trasmettere o meno atti sopravvenuti è discrezionale del Pubblico Ministero; il giudice di legittimità non sostituisce tale valutazione senza prova di pregiudizio effettivo
- Se l'impugnazione in sede di riesame è limitata a taluni profili o capi, l'effetto interamente devolutivo si attenua e l'obbligo motivazionale del giudice sul resto dell'ordinanza è ridotto
- Il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato a violazioni di legge o manifesta illogicità; non è idoneo a rimettere in discussione la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito salvo vizi formali o di diritto
- In sede di impugnazione, per ottenere l'annullamento per mancata trasmissione di atti è utile allegare estratti o riferimenti precisi alle dichiarazioni favorevoli ritenute decisive, ove disponibili
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