Cassazione Penale, Sentenza n. 16951/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Ancona che had confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Ascoli Piceno per il reato di rapina aggravata nei confronti di Giordani Adriano. Il difensore lamentava: 1) mancanza di autonoma motivazione del giudice, poiché l'ordinanza sarebbe speculare alla richiesta del Pubblico Ministero; 2) omessa motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico e mancato rispetto dell'obbligo di specifica motivazione imposto dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; 3) violazione dell'art. 292, comma 2-ter c.p.p. per non aver valutato adeguatamente gli elementi prodotti dall'indagato in sede di interrogatorio ex art. 291, comma 1-quater c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: 1) la mera somiglianza linguistica fra l'ordinanza e la richiesta del PM non comporta automaticamente l'assenza di autonoma valutazione; nel caso concreto il Tribunale aveva fornito motivazione concreta sugli indizi (identificazione tramite videosorveglianza, movimenti seguiti della vittima ecc.) idonei a confermare l'ipotesi accusatoria; 2) la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della valutazione dei gravi indizi o delle esigenze cautelari se non nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e, nel caso, il Tribunale aveva correttamente ritenuto la custodia in carcere proporzionata alla personalità dell'indagato e alla meticolosità del piano criminoso; 3) la valutazione degli elementi esposti dall'indagato durante l'interrogatorio ai sensi dell'art. 292, comma 2-ter c.p.p. è necessaria solo se vengono addotti elementi circostanziati diversi da una mera negazione, mentre qui l'indagato si è limitato a negare gli addebiti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
Il tribunale richiede una specifica e adeguata motivazione circa l'inapplicabilità di misure coercitive alternative; tuttavia, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tale obbligo fosse stato rispettato mediante la valutazione della personalità dell'indagato e della gravità della condotta.
art. 292 c.p.p. comma 2-ter
La specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato è obbligatoria solo se l'indagato produce elementi circostanziati e non una semplice e generica negazione; la mancata motivazione rispetto a mere negazioni non incide sulla legittimità del provvedimento.
art. 291 c.p.p. comma 1-quater
Riferimento alla modalità di assunzione dell'interrogatorio dell'indagato; la Corte ha ritenuto che nulla di nuovo e circostanziato fosse stato prodotto in tale sede rispetto alla mera negazione.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Limiti della revisione in Cassazione: il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è di merito e la Cassazione interviene solo per vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha comminato € 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La somiglianza testuale tra la motivazione del giudice e la richiesta del PM non determina automaticamente l'illegittimità della misura: occorre valutare se dal provvedimento risulti comunque un autonomo, anche sintetico, vaglio degli elementi indiziari.
- La Corte di Cassazione non sindaca il merito delle valutazioni di fatto sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, salvo vizi di manifesta illogicità o insufficienza della motivazione riconducibili alle fattispecie dell'art. 606 c.p.p.
- Il giudice deve motivare adeguatamente l'inapplicabilità di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), ma la mancanza di tale motivazione rileva se effettivamente non è possibile desumere dal provvedimento le ragioni della scelta della misura più grave.
- L'obbligo di valutare specificamente gli elementi prodotti dall'indagato in sede di interrogatorio (art. 292, comma 2-ter) scatta quando l'indagato formula elementi concreti e circostanziati che richiedono un esame motivato; la mera negazione non impone una motivazione aggiuntiva.
- Il ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne per spese e ammende se le doglianze non superano i limiti di rilevanza di cui agli artt. 606 e 616 c.p.p.
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