Sentenza n. 542/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della determina comunale n. 446 del 27/05/2025, resa nota tramite il portale e-appalti e pubblicata sul sito comunale in pari data; - del bando, siccome innovato/modificato/ integrato attraverso i chiarimenti forniti successivamente al 28 maggio 2025, per illegittimità derivata; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguente, anche non noto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale che aveva prorogato il termine per la presentazione delle offerte in una procedura selettiva per una concessione demaniale marittima, nonché il bando e i chiarimenti successivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la determinazione comunale n. 446 del 27 maggio 2025, con cui era stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte, e il bando come asseritamente modificato o integrato dai chiarimenti successivi al 28 maggio 2025, deducendo l’illegittimità derivata di questi ultimi. Nel corso del giudizio, essendo risultati assegnatari, sotto forma di costituendo RTI, della concessione demaniale marittima turistico-ricreativa oggetto di una successiva procedura selettiva, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ne hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la dichiarazione dei ricorrenti, resa prima della decisione, attestava in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo è nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che, in forza del principio della domanda, non può essere deciso nel merito quando l’attore dichiari di non avervi più interesse. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in considerazione della precedente pronuncia del TAR su un analogo ricorso, e liquidate in € 1.500,00 in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Conseguentemente, questo Collegio non può che dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a. (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018) il ricorso proposto dai medesimi.
La dichiarazione inequivoca della parte circa il venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Massime di principio
- In forza del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso, quando il ricorrente dichiari prima della decisione di non avere più interesse al ricorso, il giudice deve dichiararne l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse e non può pronunciarsi sul merito.
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