Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 39975/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle sanzioni amministrative irrogate per l'anno 2011 in qualità di spedizioniere doganale in rappresentanza diretta, ritenuto solidalmente responsabile con l'importatore per l'errata indicazione del valore di merce importata dalla Cina (presunta sottofatturazione) sulla bolletta di importazione; l'Amministrazione ha fondato la contestazione su elementi tratti dal sistema informatico MERCE-COGNOS e sull'accertamento che lo scostamento di valore non fosse trascurabile; il ricorrente ha sostenuto di aver operato sulla base dei documenti forniti dall'importatore e di non poter controllarne l'attendibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per mancanza di legittimazione passiva (competente l'Agenzia delle Dogane). Sul merito la Corte ha confermato che, sebbene in linea generale il rappresentante diretto non sia automaticamente responsabile, la responsabilità solidale dello spedizioniere rappresentante diretto può essere riconosciuta quando l'Amministrazione provi che lo spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti sui quali si è basata la dichiarazione e fosse consapevole o ragionevolmente avrebbe dovuto essere consapevole della loro inesattezza; l'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio anche mediante elementi presuntivi (in particolare lo scostamento rilevato tramite MERCE-COGNOS) e il ricorrente non ha fornito fatti concreti a giustificazione dell'errore. La censura sul mancato contraddittorio preventivo è stata ritenuta infondata in relazione alle verifiche a tavolino, salvo che non risulti un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    art. 201, comma 3; art. 5, §2; art. 244; art. 245

    Stabilisce i principi di collegamento della obbligazione doganale alla dichiarazione e le condizioni di responsabilità del rappresentante; il rappresentante diretto è normalmente estraneo all'obbligazione salvo che abbia fornito dati/documenti e fosse o dovesse essere consapevole della loro inesattezza; i rimedi procedurali nazionali devono rispettare i diritti della difesa secondo il diritto UE

  • Legge n. 213 del 2000

    Prevede la responsabilità solidale dello spedizioniere per la regolarità, veridicità e completezza dei dati e dei documenti qualora fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro erroneità; va interpretata alla luce del diritto unionale e richiede prova dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo

  • D.Lgs. n. 374/1990

    Disciplina procedure amministrative in materia doganale e contraddittorio amministrativo; la Corte precisa che il mancato contraddittorio nelle verifiche a tavolino non è necessariamente lesivo del diritto di difesa, salvo concreto pregiudizio

  • L. 8 maggio 1998, n. 146

    Ha abrogato l'art. 41 TULD che prevedeva precedenti forme di responsabilità sussidiaria dello spedizioniere, consolidando l'attuale assetto di responsabilità secondo il CDC

  • D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte lo ritiene non pertinente rispetto alla disciplina specifica della responsabilità doganale del rappresentante diretto

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)

    Invocata in relazione al contraddittorio; la Corte valuta l'eventuale violazione solo se da essa derivi un concreto pregiudizio del diritto di difesa

  • Codice civile

    Richiama l'obbligo di diligenza professionale cui lo spedizioniere può attenersi e che grava su di lui l'onere di provare di avere adottato la diligenza richiesta

Massime di principio

  • Lo spedizioniere in rappresentanza diretta non è automaticamente responsabile in solido per inesattezze della dichiarazione: la responsabilità sorge se egli ha fornito i dati o i documenti utilizzati per la dichiarazione e era o avrebbe dovuto essere consapevole della loro inesattezza.
  • L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la responsabilità dello spedizioniere; può farlo anche mediante prove presuntive e oggettive (es. significativo scostamento rispetto ai valori della banca dati MERCE-COGNOS).
  • Lo spedizioniere può svincolarsi dimostrando, con fatti concreti, di aver agito con la diligenza professionale richiesta e di essersi limitato a trasmettere documentazione fornita dall'importatore senza poteri/materiali di verifica ulteriori.
  • Il mancato contraddittorio amministrativo preventivo nelle verifiche a tavolino non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto; rileva solo se l'assenza del contraddittorio ha causato un concreto pregiudizio del diritto di difesa (onere probatorio a carico del ricorrente).
  • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è parte legittimata passiva per atti di accertamento/responsabilità doganale derivanti dalle competenze trasferite: la controparte competente è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  • In ipotesi diverse (introduzione irregolare, sottrazione al controllo, ecc.) la responsabilità può ricadere su chi ha materialmente introdotto o agevolato l'introduzione o la sottrazione delle merci, secondo gli artt. 202-203 CDC; la qualificazione fattuale è determinante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.