Parere n. 1073/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- – Sportello unico per l’immigrazione ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot. P-MI/L/N2020/109931 (prot. uscita n. 0147025) del 3 maggio 2024 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020 da un datore di lavoro con disabilità in favore di due lavoratori stranieri.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 3 maggio 2024, deducendo la violazione dell’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’art. 9, comma 5, del decreto interministeriale 27 maggio 2020. Ha sostenuto che non fosse necessaria la verifica reddituale, poiché il datore di lavoro avrebbe rinunciato a una delle due istanze di emersione, e che, comunque, il lavoratore avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo il mancato perfezionamento della procedura imputabile al datore di lavoro. La questione riguarda quindi: la necessità del requisito reddituale di 27.000 euro per la seconda richiesta presentata dal medesimo datore di lavoro; la rilevanza temporale della rinuncia comunicata via e-mail; l’applicabilità alla procedura del 2020 dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. Il datore di lavoro, pur essendo affetto da disabilità, aveva presentato istanze per due lavoratori senza dimostrare il reddito minimo di 27.000 euro annui richiesto per la seconda istanza. Tale requisito costituisce un presupposto sostanziale di ammissibilità, volto a verificare la capacità economica del datore e a prevenire assunzioni fittizie, assicurando al contempo il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi. La sua mancanza giustifica il rigetto e impedisce il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che presuppone un’istanza di emersione astrattamente accoglibile. La rinuncia a una delle due istanze è stata comunicata alle ore 22:20 del 3 maggio 2024, dopo la notificazione del provvedimento di rigetto, ricevuto alle ore 19:05, e non poteva quindi incidere sulla legittimità dell’atto. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012, riferito alla distinta procedura di regolarizzazione del 2012. In ragione del carattere eccezionale delle procedure di emersione, la disciplina del 2012 non può essere estesa alla procedura del 2020. Il parere conclusivo è pertanto di rigetto del ricorso.
Osservazioni
Requisito reddituale per la seconda istanza
La presentazione da parte dello stesso datore di lavoro di istanze di emersione in favore di due lavoratori impone la dimostrazione del reddito minimo di 27.000 euro annui. L’assenza di tale requisito sostanziale legittima il rigetto dell’istanza.
Permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che l’istanza di emersione sia astrattamente accoglibile. Esso non può essere rilasciato quando la domanda manca di un requisito sostanziale di ammissibilità.
Rinuncia comunicata dopo il rigetto
La rinuncia a una delle due istanze, trasmessa alle ore 22:20 del 3 maggio 2024, è successiva alla notificazione del provvedimento di rigetto, ricevuto alle ore 19:05 dello stesso giorno, e non incide sulla legittimità dell’atto.
Inapplicabilità della disciplina del 2012
L’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109 del 2012, che prevede il permesso per attesa occupazione in caso di rigetto imputabile esclusivamente al datore di lavoro, riguarda la diversa procedura di regolarizzazione del 2012 e non è applicabile alla procedura del 2020.
Norme richiamate
art. 103 d.l. n. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare del 2020, distinta dalla precedente procedura del 2012.
art. 9, comma 2, decreto interministeriale 27 maggio 2020
Fissa, per la procedura considerata, il requisito reddituale di 27.000 euro annui utilizzato quale indice della capacità economica del datore di lavoro.
art. 9, comma 5, decreto interministeriale 27 maggio 2020
Prevede l’esenzione dalla verifica reddituale solo per l’emersione relativa a un unico lavoratore addetto all’assistenza di persona affetta da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza; l’esenzione non opera per la seconda istanza dello stesso datore.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato applicato mediante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012
Prevede il permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, ma si riferisce alla procedura del 2012 e non è estensibile a quella del 2020.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, in relazione all’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro irregolare del 2020, l’esenzione dalla verifica reddituale prevista per il datore di lavoro affetto da disabilità opera esclusivamente quando l’istanza riguarda un unico lavoratore addetto all’assistenza della persona non autosufficiente; essa non si estende alle ulteriori istanze presentate dallo stesso datore di lavoro.
- Il requisito reddituale previsto dalla disciplina dell’emersione costituisce un presupposto sostanziale di ammissibilità, diretto a verificare la capacità economica del datore di lavoro e a prevenire assunzioni fittizie, oltre che a garantire il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo quando la domanda di emersione sia astrattamente accoglibile; non spetta se il rigetto dipende dalla mancanza di un requisito sostanziale di ammissibilità.
- Le discipline legislative delle diverse procedure eccezionali di emersione del lavoro irregolare non sono automaticamente fungibili: una norma prevista per la regolarizzazione del 2012 non può essere applicata alla procedura del 2020 in assenza di una specifica previsione.
- Una comunicazione di rinuncia a una delle istanze di emersione, ricevuta dall’amministrazione dopo la notificazione del provvedimento di rigetto, non può incidere retroattivamente sulla legittimità del provvedimento già adottato e comunicato.
Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di emersione dal lavoro irregolare
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il provvedimento della Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione che ha rigettato l’istanza di emersione presentata nel 2020 da un datore di lavoro affetto da disabilità in favore di due lavoratori stranieri.
Premesse e svolgimento del procedimento
Il datore di lavoro aveva presentato il 16 giugno 2020 due istanze di emersione. Acquisiti i pareri della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, lo Sportello unico aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando l’incongruenza del livello di inquadramento e, soprattutto, la necessità di dimostrare il requisito reddituale previsto per la seconda richiesta.
Nel corso del procedimento era stato comunicato il decesso del datore di lavoro. Il lavoratore aveva quindi chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura aveva concesso un termine per produrre la documentazione relativa alla capacità reddituale, precisando che, trattandosi di seconda istanza presentata dallo stesso datore, doveva essere dimostrato un reddito non inferiore a 27.000 euro annui. Non essendo stata fornita tale prova, l’istanza era stata rigettata il 3 maggio 2024.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che la verifica reddituale non fosse necessaria perché il datore di lavoro aveva rinunciato a una delle due istanze. Ha inoltre invocato la disciplina che riconosce il permesso per attesa occupazione quando il rigetto della dichiarazione di emersione dipende esclusivamente dal datore di lavoro.
Requisito reddituale e seconda istanza
La Sezione ha ritenuto legittimo il rigetto. L’art. 9, comma 2, del decreto interministeriale 27 maggio 2020 individua nel reddito di 27.000 euro annui un indice della capacità economica del datore di lavoro. Il requisito è funzionale a evitare assunzioni fittizie e a garantire il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.
L’esenzione dalla verifica reddituale prevista dall’art. 9, comma 5, del medesimo decreto opera soltanto quando l’emersione riguarda un unico lavoratore addetto all’assistenza di una persona affetta da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza. Poiché nel caso concreto erano state presentate due istanze, il requisito reddituale era necessario per la seconda richiesta.
Effetti sulla richiesta di permesso per attesa occupazione
La mancanza del requisito reddituale non rappresenta una circostanza meramente imputabile al datore di lavoro, ma un difetto sostanziale dell’istanza. Per tale ragione, la domanda non era astrattamente accoglibile e non poteva fondare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Irrilevanza della rinuncia successiva
La comunicazione con cui il richiedente avrebbe rinunciato a una delle due istanze è stata trasmessa alle ore 22:20 del 3 maggio 2024. Il provvedimento di rigetto era stato invece ricevuto all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente alle ore 19:05 dello stesso giorno. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo la notificazione del rigetto e tale sequenza temporale non è stata contestata, essa non poteva modificare la situazione procedimentale già definita.
Inapplicabilità della disciplina del 2012
La Sezione ha escluso l’applicazione dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012. Tale disposizione appartiene alla diversa procedura di regolarizzazione del 2012 e non può essere estesa alla procedura di emersione disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020.
Il parere richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2023, secondo cui le procedure di legalizzazione del lavoro irregolare hanno natura eccezionale e ciascuna è caratterizzata da una propria disciplina e da specifiche finalità. La procedura del 2020, in particolare, era collegata anche alle esigenze di contenimento della pandemia da COVID-19 e al sostegno alle famiglie e ai settori produttivi colpiti dalla carenza di lavoratori. Ne deriva che le disposizioni eccezionali non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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