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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10391/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Francesco Di Carlo per estorsione aggravata (consumata e tentata) e la responsabilità di Savino Cicchino per tentata estorsione aggravata. Di Carlo contestava carenza probatoria sulla natura intimidatoria delle condotte e la mancata prova del collegamento con organizzazioni mafiose per l'aggravante del "metodo mafioso". Cicchino denunciava l'erronea applicazione dell'art.110 c.p., sostenendo di non aver partecipato consapevolmente allo schema estorsivo e contestava l'applicazione dell'art.416-bis.1 c.p. per insufficienza di elementi sui collegamenti mafiosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure riproponevano motivi di merito già esaminati dalla corte territoriale. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e coerente con le risultanze istruttorie (in particolare registrazioni dei colloqui) che hanno dimostrato il carattere minatorio delle condotte e la reiterazione di pretese estorsive. È stata confermata l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso in relazione alle espressioni del Di Carlo che evocavano protezione e violenza da ambienti della criminalità organizzata e la consapevolezza del Cicchino rispetto a tali riferimenti. Sono pertanto confermate le condanne e l'obbligo di risarcimento alla parte civile. I ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    richiama la forma di procedimento utilizzata per il giudizio; mera indicazione procedurale senza incidenza sul merito

  • art. 629 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provata la condotta intimidatoria e la richiesta illecita di denaro

  • art. 110 cod. pen.

    concorrente nel reato: la Corte territoriale ha ritenuto che la partecipazione di Cicchino fosse consapevole e di supporto, giustificando la responsabilità a titolo di concorso

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    riguarda l'aggravante collegata al metodo mafioso; la Corte ha ritenuto sufficiente l'evocazione di collegamenti mafiosi per intimidire la vittima e configurare l'aggravante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato la sanzione di €3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente con le prove, le censure di merito sono inammissibili (principio della cd. "doppia conforme").
  • Registrazioni e riscontri concreti che mostrano minacce ripetute e una volontà di ottenere denaro possono essere sufficienti a provare l'estorsione anche se gli importi effettivamente ottenuti sono esigui rispetto alle pretese iniziali.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta quando il soggetto evocando vicinanza o protezione di organizzazioni criminali incute nella vittima il timore di ritorsioni tipiche di tali sodalizi, indipendentemente dalla prova di un collegamento organico pieno con una specifica cosca.
  • La responsabilità per concorso (art.110 c.p.) può ricadere su chi, pur non essendo l'autore principale, partecipa consapevolmente e concretamente all'azione intimidatrice o di supporto (es. presenza e ruolo intimidatorio dovuto a costituzione fisica o comportamento).
  • In Cassazione è rischioso riproporre in termini generici i motivi già esaminati in appello: l'assenza di un'autonoma questione di diritto o di vizio formale/processuale comporta spesso l'inammissibilità del ricorso.
  • I ricorrenti che propongono ricorsi infondati possono essere condannati alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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