Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 8795 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro relativo alla cessione aziendale del 16 settembre 2004. Con il primo motivo ha sostenuto che l'atto riguardasse soltanto la cessione di un ramo d'azienda, costituito da un punto vendita, e non dell'intera azienda, contestando inoltre la valutazione di alcuni elementi quali la chiusura delle utenze e la cessazione dei rapporti di lavoro. Con il secondo motivo ha contestato la rideterminazione del valore dell'avviamento, pari a Euro 1.092.118,00 rispetto ai Euro 50.000,00 dichiarati, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente dimostrato l'inattendibilità del valore risultante dall'atto di provenienza del 19 marzo 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, perché l'atto di cessione non era stato riprodotto né adeguatamente indicato nel ricorso, con violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza, e perché il ricorrente si era limitato a contrapporre una propria interpretazione senza indicare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale. La qualificazione come cessione dell'intera azienda era invece sostenuta dalla formulazione dell'atto, dalla chiusura delle utenze e dalla risoluzione dei rapporti di lavoro. Anche il secondo motivo è stato respinto: l'Ufficio aveva applicato i criteri normativi per la determinazione del valore aziendale e dell'avviamento, basati sulla redditività media dei ricavi dei tre anni precedenti. Il valore indicato nell'atto di provenienza, risalente a oltre tre anni prima, non era decisivo per determinare il valore attuale al momento della cessione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omesso, insufficiente o contraddittorio esame della motivazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, consentendone l'immediata reperibilità. La mancata riproduzione o precisa indicazione dell'atto di cessione ha determinato il difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • Artt. 1362 e seguenti c.c.

    Contengono i criteri legali di interpretazione dei contratti. Chi contesta in cassazione l'interpretazione di un atto negoziale deve indicare quale specifico criterio sia stato violato, non essendo sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Riguarda la valutazione delle prove e dei fatti non contestati. Nel caso concreto la censura non ha consentito alla Corte di cassazione di riesaminare il quadro probatorio, trattandosi di una rivalutazione di merito non ammissibile in sede di legittimità.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Consentono all'Amministrazione finanziaria di controllare e rettificare il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, anche con riferimento al valore dell'azienda trasferita.

  • D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4

    Prevede, per la determinazione del valore dell'avviamento, il riferimento alla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati nei tre anni anteriori al trasferimento.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. La Corte ha ritenuto non specificamente contestati, mediante la contabilità sociale, i dati economici utilizzati dall'Amministrazione per la determinazione del maggior valore.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 11

    Riguarda il condono fiscale. Il valore indicato nell'atto di provenienza, determinato in sede di condono, non costituiva comunque una autonoma e decisiva ragione per escludere il maggior valore accertato, poiché il valore dell'avviamento deve essere valutato in relazione alla situazione esistente al momento del trasferimento.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia interpretato male un contratto: occorre riprodurre o indicare con precisione il contenuto dell'atto e specificare quale criterio legale di interpretazione sia stato violato.
  • La qualificazione di un'operazione come cessione dell'intera azienda o di un ramo può risultare non solo dalla formulazione letterale del contratto, ma anche da elementi successivi e concludenti, quali la chiusura delle utenze, la cessazione dell'attività e la risoluzione dei rapporti di lavoro.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e delle prove, salvo vizi motivazionali o violazioni di legge specificamente dedotti.
  • Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'avviamento deve essere riferito alla situazione economica attuale al momento del trasferimento. Un valore risultante da un atto precedente, soprattutto se risalente di anni o determinato nell'ambito di un condono, non è necessariamente vincolante.
  • Per contestare la rideterminazione dell'avviamento è opportuno fornire una critica puntuale dei dati contabili e dei criteri economici utilizzati dall'Amministrazione; una contestazione generica o meramente alternativa può risultare insufficiente.
  • La mancata produzione o messa a disposizione della documentazione contabile richiesta dall'Amministrazione può indebolire la posizione del contribuente e rendere più difficile contestare la ricostruzione del valore aziendale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.