Cassazione Civile, Ordinanza n. 09310/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 32101/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la stessa era stata condannata alle spese. I difensori della parte vittoriosa avevano segnalato che, pur essendo stata formulata nel controricorso specifica richiesta di distrazione delle spese in loro favore, il dispositivo dell'ordinanza non conteneva la relativa statuizione. Si chiedeva quindi la correzione dell'omissione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai fini della distrazione, è sufficiente la specifica richiesta del difensore, senza necessità di un'espressa dichiarazione sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, e ha precisato che nel procedimento di correzione dell'errore materiale per omessa pronuncia sulla distrazione non è necessario notificare il ricorso anche alla parte assistita dall'avvocato antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 32101/2022, inserendo la formula "con distrazione in favore degli avvocati Vincenzo Ciccarelli e Raffaele Fontana" dopo la liquidazione delle spese. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza. Non ha statuito sulle spese del procedimento di correzione, ritenendo che tale procedimento non configuri di regola ipotesi di soccombenza.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali; il difensore agisce in forza della procura rilasciata nel giudizio concluso dalla pronuncia da correggere.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. per individuare il procedimento di correzione dell'errore materiale riguardante una decisione della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo dell'ordinanza originaria per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale avente a oggetto l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, è sufficiente che nel giudizio definito con la sentenza o ordinanza sia stata formulata una specifica richiesta di distrazione.
- Ai fini della distrazione delle spese non è necessaria un'espressa dichiarazione del difensore circa l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendosi tale allegazione ritenere implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
- Il ricorso per correzione di errore materiale della decisione della Corte di cassazione per omessa distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché l'istanza è proposta dal difensore in forza della procura già rilasciata nel giudizio concluso dalla decisione da correggere.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura sostanzialmente amministrativa e, di regola, non comporta una statuizione sulle spese per assenza di un vero rapporto di soccombenza.
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