Ordinanza n. 450/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento della Nota del Comune di Tolmezzo prot. n. 19647 del 14.8.2025 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata di riscontro all’Istanza di accesso presentata dal Ricorrente in data 18.7.2025, nella parte in cui non ha parzialmente accolto la richiesta di accesso documentale; e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente di accesso, anche nei termini di cui alle conclusioni del presente atto, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, con conseguente ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a. dei documenti richiesti dall’istante e non consegnati dal Comune;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale di riscontro all’istanza di accesso documentale del 18 luglio 2025, nella parte in cui non ha accolto integralmente la richiesta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la nota del Comune di Tolmezzo del 14 agosto 2025, chiedendo l’annullamento del diniego parziale e l’accertamento del diritto di accesso ai documenti non consegnati, con ordine di esibizione. Il Collegio ha rilevato d’ufficio che, in base alla delimitazione dell’interesse a ricorrere contenuta nel ricorso, l’interesse del ricorrente a coltivare la domanda potrebbe essere venuto meno nelle more. Il difensore del ricorrente aveva rinunciato al mandato dopo la scadenza dei termini, dimidiati, per il deposito di documenti e memorie; le parti non erano comparse all’udienza camerale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né deciso la domanda di accesso. Ha formalizzato il rilievo d’ufficio della possibile sopravvenuta carenza di interesse, assegnando alle parti cinque giorni dalla comunicazione via PEC per depositare eventuali memorie sul punto, così da consentire un effettivo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha rinviato il prosieguo della trattazione all’udienza camerale del 7 ottobre 2026. La rinuncia al mandato non è stata ritenuta motivo idoneo a disporre un rinvio, ma il rinvio è stato disposto per consentire il contraddittorio sul rilievo officioso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
ricorso ex art. 116 c.p.a.
La disposizione individua il rito con cui è stata proposta la domanda di tutela dell’accesso, ma l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
del diritto del ricorrente di accesso, anche nei termini di cui alle conclusioni del presente atto, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990
La normativa è indicata quale base della domanda di accesso documentale; l’ordinanza non decide nel merito il diritto invocato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, a tal fine, di assegnare alle parti stesse il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza per produrre eventuali memorie al riguardo;
Quando il giudice intende fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, deve consentire alle parti di interloquire; nel caso concreto, il termine per memorie è stato assegnato per instaurare un effettivo contraddittorio sulla possibile sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Prima di definire il giudizio sulla base di una possibile sopravvenuta carenza di interesse rilevata d’ufficio, il giudice deve formalizzare la questione e consentire alle parti di depositare osservazioni, così da assicurare un effettivo contraddittorio.
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