L.R. Toscana 61/2020
Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 3/1994 su tutela della fauna, ATC, zone protette, gestione degli ungulati, tesserino digitale e controlli. Prevede nuovi organismi e fondi, regole di pubblicità e affidamento, e coperture finanziarie per il triennio 2020-2022. Alcune misure sono legate a scadenze del 2020-2022 e quindi oggi hanno rilievo soprattutto storico.
Gestione e tutela della fauna selvatica e modifiche alla disciplina venatoria regionale
Gestione e tutela della fauna selvatica in Toscana
La legge regionale Toscana n. 61 del 2020 interviene in modo ampio sulla l.r. 3/1994, aggiornando la disciplina della gestione e tutela della fauna selvatica e dell’attività venatoria sul territorio regionale. Il provvedimento rafforza il ruolo della Regione e degli ATC, introduce nuovi strumenti organizzativi e finanziari e disciplina in modo più dettagliato la gestione degli ungulati, delle aree protette e dei richiami vivi.
Finalità generali e impostazione della disciplina
La modifica dell’articolo 1 chiarisce che la legge regionale disciplina non solo la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, ma anche la tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Il perimetro applicativo resta quindi limitato alla Regione Toscana e alla normativa regionale di settore recepita nella l.r. 3/1994.
Avvalimento di soggetti terzi e supporto amministrativo
La competente struttura della Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, in particolare associazioni venatorie e centri di assistenza agricola operanti sul territorio regionale, per attività procedimentali che non comportino discrezionalità amministrativa e per la promozione della cultura della sicurezza. L’avvalimento deve avvenire tramite procedure di selezione rispettose di trasparenza, non discriminazione ed efficienza. Le attività e le modalità operative sono definite con delibera di Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Comprensori, programmazione regionale e riparto delle risorse
Vengono aggiornate le categorie di comprensori faunistici, con riferimento alle zone di protezione lungo le rotte migratorie dell’avifauna, alle oasi di protezione, alle zone di ripopolamento e cattura e alle zone di rispetto venatorio.
Sul piano finanziario-programmatorio, la legge ridefinisce la destinazione di quote delle risorse regionali:
- il 32% è destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni alle produzioni agricole e all’eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC;
- l’8% è destinato alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, in proporzione alla consistenza associativa regionale documentata, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate.
Comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica
È istituito il comitato scientifico regionale sulla fauna selvatica, con funzione di analisi delle dinamiche delle popolazioni faunistiche nel territorio regionale. Il comitato è composto da esperti di area faunistica, provenienti dal mondo universitario o comunque dotati di comprovata esperienza, designati da:
- Presidente della Giunta regionale;
- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- organizzazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e riconosciute a livello nazionale;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute;
- ATC, con designazione congiunta.
Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta, resta in carica per la legislatura, elegge presidente e vicepresidente, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti e opera senza oneri per l’amministrazione regionale.
ATC: organizzazione, pubblicità, nomina e contratti
La disciplina degli Ambiti territoriali di caccia viene rafforzata sotto diversi profili. Il comitato di gestione deve garantire pubblicità dei principali atti, compresi bilanci e verbali, tramite pubblicazione sul sito internet dell’ATC; i verbali vanno pubblicati entro 15 giorni dall’approvazione.
Il comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con almeno sei componenti. Le procedure di affidamento di servizi e forniture devono rispettare il Codice dei contratti pubblici e svolgersi tramite centrale di committenza o stazioni appaltanti qualificate.
Funzioni degli ATC e strumenti finanziari
Agli ATC sono attribuite o rafforzate numerose funzioni operative, tra cui:
- realizzazione di centri di sosta e stipula di convenzioni con centri di lavorazione delle carni;
- determinazione ed erogazione dei contributi per indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati da fauna selvatica e attività venatoria, nonché dei contributi per la prevenzione dei danni, secondo linee guida regionali;
- determinazione della quota dei proventi delle iscrizioni da destinare a riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria, previo parere della Giunta regionale;
- istituzione, revoca e collaborazione nelle attività di controllo faunistico;
- collaborazione nelle richieste di controllo ex articolo 37.
La Giunta regionale può anche contribuire, con proprie risorse, alla realizzazione dei centri di sosta.
Viene inoltre istituito un fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC in difficoltà per motivi eccezionali e debitamente giustificati. La Giunta autorizza il fondo con deliberazione e ne disciplina modalità di erogazione e restituzione.
Gestione coordinata degli ATC
Gli ATC costituiscono un organismo di coordinamento composto da tre membri, scelti tra presidenti e commissari nominati ai sensi della disciplina regionale sulle nomine. Uno dei membri svolge funzioni di responsabile del coordinamento. L’organismo ha funzioni di raccordo e consultazione con la Regione Toscana e resta in carica per la durata del mandato dei comitati di gestione.
Zone di protezione, oasi, ripopolamento e zone di rispetto venatorio
La legge interviene in modo dettagliato sulle diverse tipologie di aree faunistiche protette o speciali.
Per le zone di protezione, la Regione può avvalersi degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole. La priorità degli interventi spetta ai proprietari o conduttori dei terreni compresi nella zona. Se le aree insistono su terreni demaniali, la gestione avviene d’intesa con l’ente competente. In presenza di particolari condizioni ambientali la Regione può modificare il perimetro, revocare la zona o trasformarla in zona di rispetto venatorio, previa intesa con l’ATC competente.
Per le oasi di protezione, la Giunta regionale può disporre costituzione coattiva o modifica coattiva del perimetro, sentiti comuni o unioni di comuni interessati e ATC. La gestione può avvenire tramite specifiche convenzioni e, nelle operazioni di controllo della fauna selvatica, si applicano eccezioni specifiche.
Per le zone di ripopolamento e cattura, la Giunta può procedere a costituzione coattiva o modifica coattiva del perimetro, sentiti comuni/unioni di comuni e ATC. Tali zone sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai predatori opportunisti.
Per le zone di rispetto venatorio:
- la Giunta regionale può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza;
- la gestione è affidata agli ATC, che utilizzano prioritariamente forme associate dei conduttori dei fondi rustici; in mancanza, devono costituire una commissione paritetica di controllo tra proprietari/conduttori e cacciatori;
- la Giunta può costituire o modificare coattivamente il perimetro, sentiti comuni o unioni di comuni e ATC;
- le zone sono considerate non vocate alla presenza degli ungulati.
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica
I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale possono essere gestiti in collaborazione con gli enti affidatari della gestione e con gli ATC, tramite convenzioni specifiche. Le spese sostenute dagli ATC per tali attività sono imputabili alle immissioni di fauna selvatica previste dalla disciplina regionale.
Aree per addestramento cani e fondi chiusi
Le autorizzazioni per aree destinate all’addestramento, allenamento e gare dei cani, se costituite sul territorio degli ATC, possono essere sospese e temporaneamente restituite alla caccia programmata su domanda motivata degli ATC.
Per i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata, la comunicazione va effettuata anche all’ATC oltre che al Comune.
Esercizio venatorio e tesserino regionale
Per l’esercizio della caccia resta richiesto il tesserino regionale, che può essere rilasciato in formato cartaceo o digitale. La Giunta regionale può prevedere l’obbligo del formato digitale per specifiche forme di caccia o categorie di cacciatori. Le annotazioni delle infrazioni, in caso di tesserino elettronico, sono riportate sull’applicativo regionale.
Gestione faunistico-venatoria degli ungulati
La disciplina degli ungulati è uno dei principali assi della legge. La gestione interessa l’intero territorio regionale, anche se sottoposto a protezione o vincolo, e mira a mantenere densità sostenibili, definite a livello locale, tenendo conto dei danni effettivi e potenziali a coltivazioni, boschi, biodiversità e attività antropiche.
La Giunta regionale:
- determina le densità sostenibili sulla base dei dati dell’osservatorio faunistico regionale, sentiti ATC e organizzazioni agricole;
- fino a tale determinazione, fissa per il cinghiale nelle aree vocate una densità di 2,5 soggetti ogni 100 ettari;
- adotta piani di prelievo per garantire le densità sostenibili nelle aree vocate;
- nelle aree non vocate adotta piani di prelievo con finalità non conservative;
- in caso di piani di prelievo adottati ai sensi della normativa statale richiede il parere preventivo dell’ISPRA.
Gli ATC svolgono compiti logistici e organizzativi, distribuiscono gratuitamente i contrassegni inamovibili e le schede di prelievo, ritirano le schede e fanno una prima elaborazione dei dati; inoltre rendicontano alla Regione il numero di cacciatori, le fascette distribuite e gli esiti dei prelievi tramite sistema informatico accessibile agli uffici regionali, e dividono il territorio in unità di gestione.
Il regolamento regionale disciplina ulteriori funzioni degli ATC, le regole generali di gestione, le modalità di caccia al cinghiale e di prelievo selettivo degli altri ungulati e i criteri di abilitazione.
Nelle aree individuate dalle lettere a), b), c), d) e g) dell’articolo 6 bis, la Giunta adotta piani di controllo degli ungulati adeguati alle densità sostenibili. Nei parchi regionali e nelle aree protette, il soggetto gestore adotta piani di controllo tenendo conto delle densità sostenibili e dei danni alle coltivazioni e ai boschi; in caso di inadempienza e di danni, interviene la Regione.
Indennizzo dei danni da ungulati
La determinazione e liquidazione dell’indennizzo per danni alle produzioni agricole causati dalle specie ungulate spetta ai soggetti gestori delle aree protette e degli istituti pubblici e privati. Se tali soggetti non hanno attuato i piani di prelievo e controllo approvati dalla Giunta, a loro è imputato anche l’indennizzo dei danni causati dagli ungulati entro una fascia di 200 metri dai confini.
Abilitazioni, richiami vivi e appostamenti
Per la caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è richiesto l’inserimento in apposito registro regionale; la struttura regionale competente può riconoscere l’equipollenza di abilitazioni rilasciate da altre regioni, previa valutazione dei percorsi formativi e delle prove.
Per gli uccelli da richiamo usati per la caccia:
- devono essere muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione;
- l’anello ha validità di 10 anni dalla data del primo inanellamento;
- è istituito un portale regionale con i dati degli anelli rilasciati, del detentore, della provenienza e della specie;
- il portale conserva i soggetti legittimamente detenuti successivamente al 1° gennaio 2011 per un massimo di 10 anni dalla data di primo inanellamento;
- la Giunta definisce caratteristiche degli anelli, modalità di consegna e avvalimento delle associazioni venatorie per gestione del portale e rilascio degli anelli;
- in attesa dell’iscrizione al portale, la legittima detenzione e l’uso venatorio sono provati dalla documentazione in possesso dei cacciatori.
Gli appostamenti fissi sono autorizzati dalla Regione in conformità al regolamento regionale; per quelli ubicati dentro aziende faunistico-venatorie valgono regole specifiche di distanza solo rispetto agli appostamenti esterni, fermo il limite di densità di cacciatori previsto dal regolamento.
Divieti, vigilanza e controlli
La legge aggiorna diversi divieti e riferimenti tecnici, sostituendo l’INFS con ISPRA e adeguando varie formulazioni. In materia di controllo della fauna selvatica, viene aggiornato il rinvio all’ISPRA.
La vigilanza venatoria è esercitata anche dai Carabinieri Forestali e dalle guardie venatorie volontarie convenzionate. Le convenzioni sono aggiornate nei riferimenti alle autorità competenti.
Per il soccorso della fauna selvatica in difficoltà, oltre agli enti pubblici possono essere coinvolti anche gli ATC.
Prelievo in deroga e specie migratorie
Nel regime di deroga previsto dalla direttiva 2009/147/CE, il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dalla legge regionale sul calendario venatorio.
Norme finanziarie e copertura degli oneri
La legge contiene una disciplina finanziaria dettagliata per il triennio 2020-2022. In particolare:
- dal 2020 le entrate di cui all’articolo 63 bis, comma 2 bis, sono ridotte di 450.000 euro annui;
- per l’attuazione delle misure su avvalimento di soggetti terzi e contributi regionali è autorizzata la spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- per il fondo di rotazione per gli ATC è autorizzata la spesa di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- per la realizzazione del portale sui richiami vivi è autorizzata la spesa di 40.000 euro per il 2020 e, dal 2021, una spesa annua stimata di 5.000 euro per la manutenzione ordinaria;
- sono previste le relative variazioni di bilancio a copertura.
È inoltre precisato che le disposizioni finanziate con tali autorizzazioni operano per gli esercizi indicati, con esclusione dell’articolo 12 bis dal regime di copertura richiamato nel comma finale.
Obsolescenza
Il provvedimento non risulta in sé abrogato, ma contiene molte disposizioni fortemente legate al triennio 2020-2022 o a misure organizzative ormai a regime. Per questo, sotto il profilo pratico-applicativo, ha oggi rilevanza soprattutto come testo di modifica consolidata della l.r. 3/1994 e non come fonte autonoma frequentemente utilizzata.
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