L.R. Toscana 58/2020
Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un contributo straordinario una tantum per attività economiche e produttive con sede operativa sulle strade chiuse o limitrofe nei Comuni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano, calcolato sul calo di fatturato o sull’aumento dei costi di trasporto nel 2019 rispetto al triennio precedente. Il sostegno vale nel rispetto del de minimis, con limite massimo del 50% e spesa complessiva fino a 150.000 euro nel bilancio 2020.
Sostegno straordinario alle imprese colpite dalla chiusura del Ponte degli Alberghi e del Ponte dei Mandrini in provincia di Pistoia
Intervento straordinario per le imprese colpite dalla chiusura dei ponti in provincia di Pistoia
La legge della Regione Toscana prevede un sostegno finanziario straordinario e urgente per attenuare gli effetti economici, occupazionali e sociali derivanti dalla chiusura del Ponte dei Mandrini e del Ponte degli Alberghi nel territorio della provincia di Pistoia.
Ambito di applicazione e beneficiari
L’intervento è destinato alle attività economiche e produttive con sede operativa:
- con accesso diretto alle strade chiuse al traffico;
- oppure nelle strade limitrofe individuate dagli atti adottati dagli organi comunali competenti, o da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
I territori interessati sono quelli dei Comuni di Abetone Cutigliano, Pescia e Uzzano.
Criteri di determinazione del sostegno
La misura del contributo varia in base alla tipologia di impresa e alla perdita economica subita:
- per le imprese commerciali e di somministrazione/alloggio e ristorazione, il contributo è calcolato sulla differenza tra il fatturato 2019 e la mediana del fatturato dei tre esercizi precedenti (2018, 2017 e 2016);
- per le imprese manifatturiere, il contributo è calcolato sulla differenza tra i costi di trasporto per invio e ricezione di merci e prodotti finiti sostenuti nel 2019 e la mediana degli stessi costi nei tre esercizi precedenti;
- per le imprese attive da meno di tre anni, il parametro di confronto è adattato al valore più basso di fatturato annuo oppure al valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.
In ogni caso è previsto un abbattimento per i costi variabili eventualmente non sostenuti nel 2019, determinato con riferimento alla mediana del triennio precedente.
Limiti, condizioni e regime di aiuto
Il sostegno può arrivare al massimo al 50% del valore risultante dal calcolo, nei limiti delle risorse disponibili.
L’accesso al beneficio è subordinato a due condizioni essenziali:
- mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 1° giugno 2019;
- rispetto dei diritti dei lavoratori dell’impresa beneficiaria.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
Prova del danno e documentazione
Il decremento di fatturato o l’aumento dei costi devono essere dimostrati mediante:
- dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi del DPR 445/2000;
- estratto autentico delle scritture contabili relative ai periodi considerati;
- in alternativa, attestazione di un revisore legale.
Attuazione amministrativa
La Giunta regionale è chiamata a definire, con propria deliberazione da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di determinazione del sostegno e le procedure di presentazione, istruttoria ed erogazione delle domande.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione è autorizzata una spesa massima di 150.000 euro per l’anno 2020, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
La copertura è assicurata mediante una variazione di bilancio 2020-2022, annualità 2020, con:
- diminuzione di 150.000 euro dal Fondo di riserva della Missione 20;
- corrispondente aumento di 150.000 euro sulla Missione 14.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 lug 2020L.R. Toscana 57/2020
- Legge · 10 lug 2020L.R. Toscana 59/2020
- Legge · 6 lug 2020L.R. Toscana 51/2020
- Legge · 6 lug 2020L.R. Toscana 52/2020
- Legge · 6 lug 2020L.R. Toscana 53/2020
- Legge · 15 lug 2020L.R. Toscana 61/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →