L.R. Toscana 60/2020
Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 26/2009, riorganizzando la disciplina delle attività europee e internazionali, la legge europea regionale, gli adempimenti di notifica, l’ufficio di Bruxelles e gli organismi per i toscani nel mondo. Prevede anche una nuova copertura finanziaria per il Consiglio dei toscani nel mondo per il triennio 2020-2022 e abroga alcune disposizioni e il relativo regolamento attuativo.
Modifiche alla disciplina toscana delle attività europee, internazionali e dei toscani nel mondo
Modifiche alla disciplina toscana sulle attività europee e internazionali
La legge regionale Toscana 15 luglio 2020, n. 60 interviene in modo organico sulla l.r. 26/2009, aggiornandone struttura, terminologia e contenuti sostanziali. La disciplina resta limitata al territorio della Regione Toscana e riguarda i rapporti con l’Unione europea, la cooperazione internazionale, il partenariato e le attività in favore dei toscani all’estero.
Ambito della legge e finalità generali
La legge conferma che la Regione opera nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle competenze attribuitele dalla Costituzione e dalle leggi statali. Le attività regionali disciplinate comprendono:
- partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e attuazione degli obblighi europei;
- sottoscrizione di accordi con Stati e intese con enti territoriali di altri Stati;
- adesione ad associazioni internazionali di regioni, partecipazione a forme di collegamento e rapporti con organismi internazionali;
- cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
- attività in favore dei toscani all’estero.
Tra i principi ispiratori viene valorizzata la cooperazione internazionale come strumento per contribuire allo sviluppo sociale e sostenibile delle comunità.
Formazione e attuazione degli atti dell’Unione europea
La disciplina della parte europea viene riscritta e concentrata sulla cosiddetta “legge europea regionale”. La Regione deve dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza. La Giunta regionale, previa verifica della conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge recante nel titolo l’intestazione “Legge europea” con l’anno di riferimento.
La legge europea regionale serve al periodico adeguamento dell’ordinamento regionale e può contenere disposizioni:
- attuative e applicative di direttive e atti dell’Unione europea;
- modificative o abrogative di norme regionali incompatibili;
- applicative delle sentenze della Corte di giustizia e di altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che impongano obblighi di adeguamento;
- ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
La relazione di accompagnamento deve riferire sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale e sulle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato dovute a inadempimenti regionali, nonché indicare le direttive da attuare per via regolamentare o amministrativa.
Recepimento e trasmissione degli atti di attuazione
Tutti i provvedimenti regionali adottati per attuare direttive europee nelle materie di competenza regionale devono riportare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere trasmessi immediatamente, tramite posta certificata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. Le deliberazioni attuative di direttive europee vanno trasmesse anche al Consiglio regionale.
Notifiche all’Unione europea e aiuti di Stato
La Regione notifica alla Commissione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto nei casi previsti dal Trattato. La Giunta regionale trasmette inoltre le informazioni necessarie al Registro nazionale degli aiuti di Stato per il rispetto delle regole europee e nazionali su cumulo, trasparenza e pubblicità.
Per le regole tecniche, il riferimento normativo viene aggiornato alla direttiva 2015/1535/UE.
Ufficio di collegamento a Bruxelles
La legge riorganizza e conferma l’Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles, aggiornandone la rubrica e la terminologia da “comunitaria” a “dell’Unione europea” o “europea”.
Partenariato internazionale e cultura di pace
Viene ridefinito il capo dedicato alle attività di partenariato internazionale e alla promozione di una cultura di pace. La Regione promuove progetti e iniziative coerenti con i principi della legge e con la legislazione statale in materia. Sono aggiornate anche le regole sui rapporti con il Consiglio regionale: se gli indirizzi non sono formulati nei termini previsti, la Giunta può procedere comunque.
Interventi a favore dei toscani nel mondo
La parte più ampia della riforma riguarda i toscani all’estero. La Regione promuove e sostiene iniziative per:
- diffondere la lingua italiana e il patrimonio storico e sociale della Toscana;
- informare sulla realtà regionale e sulla normativa nazionale e regionale di interesse dei cittadini toscani residenti all’estero;
- favorire attività formative, soprattutto per i giovani di origine toscana;
- sostenere l’integrazione culturale nei Paesi di residenza;
- coinvolgere i cittadini toscani residenti all’estero nella promozione delle eccellenze toscane tramite una rete di toscani nel mondo.
Sono previste anche attività di ricerca sull’emigrazione toscana e la tutela, presso organi statali, Unione europea e organizzazioni internazionali, dei diritti dei cittadini toscani all’estero.
I destinatari includono associazioni e gruppi di toscani nel mondo, associazioni dei giovani toscani, associazioni operanti in Toscana da almeno due anni e cittadini di origine toscana temporaneamente all’estero per studio o lavoro, purché la residenza estera sia documentabile e duri almeno tre mesi.
Associazioni, coordinamenti e riconoscimento
Le associazioni e i gruppi di toscani nel mondo restano soggetti centrali della disciplina. La Regione può revocare il riconoscimento se vengono meno i requisiti; i coordinatori di area geografica devono informare la struttura regionale su fatti rilevanti per la verifica dei requisiti, e i presidenti delle associazioni devono comunicare la cessazione dell’attività.
La legge disciplina inoltre i coordinamenti di area geografica e quelli dei giovani toscani nel mondo, individuando aree omogenee e attribuendo loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione delle iniziative, nonché di interlocuzione con la Regione e con il Consiglio dei toscani nel mondo. È richiesto un minimo di due associazioni riconosciute per la costituzione dei coordinamenti; è previsto uno statuto con criteri democratici e di pubblicità degli atti, e la Giunta può revocare il riconoscimento in caso di violazione dello statuto o di venir meno del numero minimo.
Consiglio dei toscani nel mondo e consultazioni telematiche
Viene istituito il Consiglio dei toscani nel mondo come organo di partecipazione alla definizione degli interventi regionali che riguardano i toscani all’estero. Il Consiglio partecipa alla definizione delle norme regionali, degli interventi a favore dei destinatari e formula proposte sugli interventi che coinvolgono le associazioni.
Ne fanno parte, tra gli altri, l’assessore competente o suo delegato, un consigliere regionale, i coordinatori delle aree geografiche, rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e dei patronati, delle categorie economiche e dell’Università per stranieri di Siena. Il Consiglio elegge al proprio interno un Comitato esecutivo e un Presidente, si riunisce ordinariamente una volta l’anno ed eventualmente in seduta straordinaria.
Accanto al Consiglio, la Regione attiva consultazioni per via telematica tramite piattaforma online, per favorire la partecipazione dei toscani nel mondo, singolarmente o tramite le associazioni. Tali consultazioni servono a partecipare alla definizione delle norme, formulare proposte e mantenere il dialogo con gli organi regionali e tra associazioni. Le modalità sono disciplinate da atto del dirigente competente.
Programmazione delle attività internazionali e partecipazione
La legge aggiorna anche il titolo dedicato alla programmazione delle attività internazionali e la parte sulla partecipazione, oltre alle disposizioni finali della l.r. 26/2009. Rimane confermata la possibilità di convenzioni con enti locali in coerenza con il nuovo assetto normativo.
Disposizioni finanziarie
Per il funzionamento del Consiglio dei toscani nel mondo sono autorizzati oneri pari a 15.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La copertura avviene con stanziamenti della Missione 1, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione 2020-2022, mediante corrispondenti variazioni compensative in diminuzione dalla Missione 19, Programma 01, e in aumento sulla Missione 1. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio.
Abrogazioni e cessazione del regolamento attuativo
Sono abrogati gli articoli 34, 37, 40 e 55 della l.r. 26/2009. Dalla data di entrata in vigore della legge cessa inoltre di avere applicazione il regolamento regionale 19/R/2010, relativo al vecchio titolo IV della l.r. 26/2009, ormai sostituito dalla nuova disciplina sui toscani nel mondo.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è del 2020 e modifica una disciplina che, nella parte relativa ai rapporti europei e internazionali della Regione Toscana, resta in linea di principio attuale. Tuttavia, risultano oggi non più applicabili le previsioni finanziarie limitate agli esercizi 2020-2022 e il regolamento 19/R/2010 cessato espressamente di efficacia.
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