L.R. Toscana 59/2020
Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del Comune di Aulla (MS).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce per la Toscana un sostegno economico straordinario alle imprese extra-agricole con sede ad Albiano Magra (Aulla), colpite dal crollo del viadotto e, per il 2020, dalle restrizioni COVID-19. Il contributo opera dall’8 aprile 2020 fino alla ricostruzione/ripristino della mobilità e comunque non oltre il 31 ottobre 2020; la disciplina aggiuntiva sui cali di fatturato 2020 è stata introdotta nel 2021 per eventi del 2020.
Intervento straordinario per le imprese colpite dal crollo del Viadotto di Albiano e dalla crisi COVID-19
Intervento straordinario a favore delle imprese di Albiano Magra
La legge regionale toscana prevede misure urgenti di sostegno economico per le attività produttive colpite dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra e, in seguito, per gli effetti economici delle restrizioni connesse all’emergenza COVID-19. La disciplina riguarda il territorio della frazione di Albiano Magra, nel Comune di Aulla, e si rivolge alle imprese extra-agricole.
Ambito di applicazione e finalità
Il primo intervento è destinato alle attività economiche e produttive extra-agricole con sede operativa nella frazione di Albiano Magra. La finalità è fronteggiare la grave crisi economica, occupazionale e sociale causata dal crollo del viadotto sulla SS 330, tenendo conto anche dell’impatto delle misure nazionali di contenimento del COVID-19.
Periodo di operatività del sostegno
Il sostegno previsto per il crollo del viadotto è riconosciuto:
- a decorrere dall’8 aprile 2020;
- fino alla data di ricostruzione del viadotto, oppure alla costruzione di una struttura provvisoria, oppure al ripristino di condizioni di mobilità comunque paragonabili a quelle garantite dalla presenza del ponte;
- in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2020.
Nel periodo di vigenza dei provvedimenti nazionali di sospensione delle attività per COVID-19, il sostegno è riconosciuto solo alle imprese effettivamente autorizzate a operare dai provvedimenti nazionali o da autocertificazione presentata alla Prefettura competente, e solo per il periodo di effettiva autorizzazione.
Criteri di quantificazione del danno
Per le imprese ordinarie, il danno è determinato confrontando il fatturato del periodo considerato con il valore mediano del fatturato negli stessi periodi dei tre esercizi precedenti, riparametrato sul medesimo numero di giorni. Dal risultato si sottraggono gli eventuali costi variabili non sostenuti nel 2020, calcolati sul valore mediano dei corrispondenti periodi del triennio precedente; sul valore così ottenuto si applica una decurtazione del 20% ai fini del contributo.
Per le imprese che svolgono prevalentemente attività manifatturiere, il danno è invece quantificato sulla differenza tra i costi di trasporto e approvvigionamento sostenuti nel periodo considerato e il valore mediano dei medesimi costi nei tre esercizi precedenti, sempre riparametrati sullo stesso numero di giorni.
Per le imprese con anzianità inferiore al triennio, la base di calcolo è determinata con riferimento:
- al valore più basso di fatturato annuo, al netto dei costi variabili; oppure
- al valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.
Misura del contributo e condizioni
L’agevolazione può coprire fino al 50% del danno così quantificato, nei limiti delle risorse regionali disponibili e del numero di domande presentate. Il beneficio è subordinato, fino al saldo, a:
- mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 1° aprile 2020;
- rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese beneficiarie.
Il sostegno è concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato in regime de minimis.
Prova del danno e istruttoria
La riduzione del fatturato o l’aumento dei costi di trasporto e approvvigionamento devono essere dimostrati con:
- dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- estratto autentico delle scritture contabili pertinenti;
- in alternativa, attestazione di un revisore legale.
La Giunta regionale deve stabilire, con propria deliberazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di determinazione del sostegno, la presentazione delle domande, l’istruttoria e l’erogazione.
Intervento aggiuntivo per i cali di fatturato nel 2020
Con successiva modifica del 2021 è stato inserito un ulteriore intervento straordinario per le imprese che, nel 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato rispetto al 2019 a causa delle restrizioni agli spostamenti tra regioni e tra comuni, particolarmente gravanti sul territorio di confine e sui rapporti economici con la Liguria.
L’aiuto spetta se la riduzione di fatturato e corrispettivi tra 2020 e 2019 è almeno del 30% e consiste in un importo forfettario massimo di 5.000 euro, a ristoro delle perdite. È cumulabile con il contributo principale e con altri aiuti pubblici fino a concorrenza del danno subito, ma può essere ridotto proporzionalmente se le richieste superano la dotazione disponibile. Anche questo aiuto è soggetto al regime de minimis.
Copertura finanziaria
Per l’intervento di cui all’articolo 1 è autorizzata una spesa massima di 150.000 euro, finanziata sul bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”. La copertura è assicurata mediante variazione di bilancio con riduzione di 120.000 euro sulla Missione 11 “Soccorso civile” e di 30.000 euro sul Fondo di riserva, e corrispondente incremento di 150.000 euro sulla Missione 14.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 10 lug 2020L.R. Toscana 57/2020
- Legge · 10 lug 2020L.R. Toscana 58/2020
- Legge · 6 lug 2020L.R. Toscana 51/2020
- Legge · 6 lug 2020L.R. Toscana 52/2020
- Legge · 6 lug 2020L.R. Toscana 53/2020
- Legge · 15 lug 2020L.R. Toscana 61/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →