Sentenza del 08/04/2016 n. 2024 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Prescrizione del reato - Raddoppio dei termini - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario in presenza di una possibile fattispecie penalmente rilevante e del conseguente obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. Il testo non riporta le parti, gli atti impugnati, le date, gli importi né i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il principio riportato esclude l’applicazione del raddoppio dei termini quando il suo presupposto penale sia invocato in modo pretestuoso. Il giudice di merito deve verificare se ricorrano effettivamente i presupposti per la denuncia obbligatoria; la pretestuosità è evidente quando l’obbligo di denuncia risulta integralmente svuotato perché il reato è già prescritto. Il testo fornito non consente di identificare l’esito concreto della sentenza, il grado di giudizio o le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve accertare in concreto se sussistano i presupposti che rendono obbligatoria la denuncia; il semplice richiamo a una possibile rilevanza penale non giustifica automaticamente il raddoppio dei termini.
Normativa sul raddoppio dei termini di accertamento tributario
Il raddoppio non può essere applicato in modo pretestuoso: occorre una fattispecie che comporti effettivamente l’obbligo di denuncia e l’istituto non può essere utilizzato quando tale obbligo è svuotato dalla prescrizione del reato.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini tributari non deriva dalla mera allegazione di una possibile violazione penale: il giudice deve verificare concretamente che ricorrano i presupposti per la denuncia obbligatoria.
- Quando il reato è già prescritto e, per tale ragione, l’obbligo di denuncia risulta integralmente svuotato, il raddoppio dei termini può essere considerato pretestuoso e non applicabile.
- La scheda sintetica non riporta il testo integrale della sentenza; l’esito concreto, l’identità delle parti e le eventuali statuizioni accessorie non sono verificabili.
Testo integrale
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