Sentenza del 16/10/2019 n. 26139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento ICI relativo agli anni 2005-2009, sostenendo che l'immobile, per le sue caratteristiche, dovesse essere classificato catastalmente in categoria E/1, con conseguente esenzione dall'ICI, anziché in categoria D/7. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere concessionaria dell'area, e ha chiesto, in subordine, la rideterminazione dell'imposta sulla base di una rendita catastale successivamente ridotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la contestazione della categoria e della rendita catastale spetta esclusivamente all'intestatario della partita catastale, cioè al Demanio, e non al concessionario, il cui interesse è soltanto temporaneo e di fatto. Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate o inammissibili perché dirette a rivalutare il merito, nuove rispetto ai giudizi precedenti o non adeguatamente indicate. È stata confermata la debenza dell'ICI, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2
Individua, in determinate ipotesi, il concessionario di beni demaniali come soggetto passivo dell'ICI, anche quando non coincide con il proprietario o intestatario catastale.
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera b)
Prevede ipotesi di esenzione dall'ICI per determinati immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici; tuttavia, nel caso concreto, la questione non è stata esaminata nel merito perché la ricorrente non era legittimata a impugnare il classamento.
Legge n. 342 del 2000, articolo 74
Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti nei confronti dei soggetti intestatari della partita catastale e devono essere notificati a questi ultimi.
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5
Disciplina la determinazione della base imponibile ICI sulla base della rendita catastale; la richiesta di applicare una rendita ridotta è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente o comunque senza indicare gli atti processuali in cui era stata dedotta.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 10 e 14
Riguardano la legittimazione processuale nel processo tributario; la Corte li interpreta nel senso che la contestazione diretta della rendita catastale compete all'intestatario catastale.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 5
Nel testo applicabile al caso, consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la semplice illogicità o erroneità della valutazione delle prove e degli atti.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non è necessariamente legittimato a impugnare direttamente la categoria o la rendita catastale: tale legittimazione spetta, in linea generale, all'intestatario della partita catastale.
- Il concessionario può contestare l'avviso d'imposta e dimostrare l'eventuale assenza dei presupposti del tributo, ma deve distinguere tale difesa dall'impugnazione autonoma del classamento catastale.
- Le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; devono essere dedotte tempestivamente nei giudizi di merito e riferite con precisione agli atti processuali.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione della correttezza tecnica del classamento o della rendita, salvo specifiche violazioni di legge o vizi processuali deducibili secondo i limiti previsti.
- Per ottenere l'applicazione retroattiva di una rendita catastale rettificata, la relativa questione deve essere tempestivamente proposta e documentata nei gradi di merito, indicando gli atti da cui risulta la rettifica e il periodo di efficacia.
- Quando la proprietà dell'immobile appartiene allo Stato o a un ente pubblico, occorre verificare separatamente la posizione del proprietario-intestatario catastale e quella del concessionario, potenzialmente soggetto passivo del tributo.
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