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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'accertamento ICI relativo agli anni 2005-2009, sostenendo che l'immobile, per le sue caratteristiche, dovesse essere classificato catastalmente in categoria E/1, con conseguente esenzione dall'ICI, anziché in categoria D/7. Ha inoltre contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere concessionaria dell'area, e ha chiesto, in subordine, la rideterminazione dell'imposta sulla base di una rendita catastale successivamente ridotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la contestazione della categoria e della rendita catastale spetta esclusivamente all'intestatario della partita catastale, cioè al Demanio, e non al concessionario, il cui interesse è soltanto temporaneo e di fatto. Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate o inammissibili perché dirette a rivalutare il merito, nuove rispetto ai giudizi precedenti o non adeguatamente indicate. È stata confermata la debenza dell'ICI, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2

    Individua, in determinate ipotesi, il concessionario di beni demaniali come soggetto passivo dell'ICI, anche quando non coincide con il proprietario o intestatario catastale.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera b)

    Prevede ipotesi di esenzione dall'ICI per determinati immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici; tuttavia, nel caso concreto, la questione non è stata esaminata nel merito perché la ricorrente non era legittimata a impugnare il classamento.

  • Legge n. 342 del 2000, articolo 74

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti nei confronti dei soggetti intestatari della partita catastale e devono essere notificati a questi ultimi.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5

    Disciplina la determinazione della base imponibile ICI sulla base della rendita catastale; la richiesta di applicare una rendita ridotta è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente o comunque senza indicare gli atti processuali in cui era stata dedotta.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 10 e 14

    Riguardano la legittimazione processuale nel processo tributario; la Corte li interpreta nel senso che la contestazione diretta della rendita catastale compete all'intestatario catastale.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 5

    Nel testo applicabile al caso, consente di denunciare soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la semplice illogicità o erroneità della valutazione delle prove e degli atti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non è necessariamente legittimato a impugnare direttamente la categoria o la rendita catastale: tale legittimazione spetta, in linea generale, all'intestatario della partita catastale.
  • Il concessionario può contestare l'avviso d'imposta e dimostrare l'eventuale assenza dei presupposti del tributo, ma deve distinguere tale difesa dall'impugnazione autonoma del classamento catastale.
  • Le questioni nuove che richiedono accertamenti di fatto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; devono essere dedotte tempestivamente nei giudizi di merito e riferite con precisione agli atti processuali.
  • Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione della correttezza tecnica del classamento o della rendita, salvo specifiche violazioni di legge o vizi processuali deducibili secondo i limiti previsti.
  • Per ottenere l'applicazione retroattiva di una rendita catastale rettificata, la relativa questione deve essere tempestivamente proposta e documentata nei gradi di merito, indicando gli atti da cui risulta la rettifica e il periodo di efficacia.
  • Quando la proprietà dell'immobile appartiene allo Stato o a un ente pubblico, occorre verificare separatamente la posizione del proprietario-intestatario catastale e quella del concessionario, potenzialmente soggetto passivo del tributo.

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