Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2021 n. 35983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano le cartelle esattoriali per il pagamento di Euro 10.596.593,54 derivanti da avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA anno 2006) emesso nei confronti di A. S.r.l.; A.D. e A.F. risultavano soci (5% e 95%) e ritenuti coobbligati/gestori di fatto. I ricorrenti deducevano: formazione di giudicato sulle precedenti cartelle (duplicazione), carenza di motivazione delle cartelle, mutatio libelli e novità di titolo di responsabilità (amministratori/gestori di fatto) non adeguatamente provata, omesso esame di fatti decisivi e illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis D.P.R. 602/1973 per presunto pericolo di riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio, quanto alla cartella impugnata da A.D., l'esistenza di un giudicato esterno favorevole al contribuente (annullamento dell'avviso prodromico) e, per tale motivo, ha accolto il ricorso di A.D., cassando la sentenza impugnata limitatamente alla sua cartella e decidendo nel merito in suo favore. Per la cartella impugnata da A.F. il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vari motivi processuali (eccezione di giudicato proposta tardivamente da A.D. per l'altro ricorso; le censure di merito di A.F. erano in gran parte ricadenti sulla riproposizione dell'accertamento già coperto da giudicato o costituivano nuove questioni non sollevate in appello; principio della "doppia conforme"), quindi la Cassazione ha rigettato/dichiarato inammissibile il ricorso di A.F. e lo ha condannato alle spese di cassazione (liquidate in Euro 20.000,00 oltre spese prenotate). Le spese sono compensate tra A.D. e l'Agenzia per la decisione su A.D.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-bis

    Consente l'iscrizione a ruolo straordinario in presenza di 'fondati motivi di pericolo per la riscossione'; la Corte ha ritenuto che l'ufficio aveva motivato l'iscrizione con il pericolo per la riscossione dovuto all'entità della pretesa, questione però rimessa al sindacato di merito e non riapribile in cassazione se già definita.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Richiamato indirettamente con riferimento ai requisiti di validità della cartella/ruolo; la Corte ha richiamato il principio che non è indispensabile indicare gli estremi della notifica dell'accertamento purché ci siano elementi univoci per identificare l'atto impugnato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese e alla discussione dei motivi in appello; utilizzato come parametro procedurale per le censure relative all'omesso esame di fatti decisivi.

  • Codice Civile, art. 2909 c.c.

    Principio del giudicato: la Corte ha applicato il principio secondo cui il giudicato fa stato tra le parti anche quando gli atti impugnati in due giudizi sono diversi, purché identico l'oggetto sostanziale del rapporto tributario (giudicato esterno rilevabile d'ufficio).

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    Norma sui motivi di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei vari motivi alla luce dei limiti dell'art. 360 (es.: inammissibilità delle censure che riesaminano l'accertamento coperto da giudicato o che introducono fatti/questioni nuove non sollevate in appello).

  • Codice di Procedura Civile, art. 372 c.p.c.

    Divieto di introdurre in cassazione documenti formatisi nel corso del giudizio di merito; la Corte ha chiarito i limiti di produzione di documenti attestanti il passaggio in giudicato e quando il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio anche se sopravvenuto.

  • Codice di Procedura Civile, art. 384 c.p.c., comma 2

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito; applicata per decidere direttamente il ricorso di A.D. dopo aver rilevato il giudicato esterno.

  • Codice di Procedura Civile, art. 348-ter c.p.c., comma 5 (doppia conforme)

    Il principio della 'doppia conforme' è richiamato per negare l'ammissibilità del motivo che censura omissioni di fatto quando primo grado e appello sono conformi: il ricorrente doveva dimostrare che le ragioni di fatto tra le due decisioni fossero differenti.

  • Codice Civile, artt. 2462 e 2639 c.c.

    Norme richiamate dai ricorrenti in tema di responsabilità e pubblicità; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla responsabilità dei soci (amministratori di fatto) riguardavano l'accertamento dell'avviso prodromico e non i vizi propri della cartella, perciò inammissibili in cassazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11

    Richiamato tra le norme evocate per questioni sanzionatorie e di responsabilità fiscale, ma la Corte non ha ritenuto aprire il merito di tali profili in cassazione perché attinenti all'accertamento impugnato in via principale.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326)

    Richiamato in relazione a disposizioni legislative su responsabilità dei soci; la Corte ha rigettato le censure che avrebbero riaperto il merito dell'accertamento già definito.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno (annullamento di un avviso prodromico) può essere rilevato d'ufficio, anche in sede di Cassazione, e impedisce la riapertura della stessa questione nella fase di impugnazione della cartella collegata.
  • La cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri dell'atto di riscossione; non è possibile, in via ordinaria di opposizione alla cartella o in cassazione, rimette in discussione l'accertamento sottostante già divenuto definitivo.
  • Per la validità della cartella/ruolo non è necessario indicare tutti gli estremi dell'accertamento prodromico: è sufficiente che la cartella riporti elementi univoci che consentano di identificare l'atto cui si riferisce, a tutela del diritto di difesa del contribuente.
  • L'iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis D.P.R. 602/1973 richiede motivazione circa il 'fondato pericolo per la riscossione'; tale motivazione è sindacabile in giudizio ma le questioni devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito, non per la prima volta in Cassazione.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che introducono nuovi fatti o nuove questioni non sollevate nel giudizio di appello; il ricorrente deve dimostrare che le questioni erano parte del 'tema del decidere' in appello.
  • Il principio della 'doppia conforme' impedisce di utilizzare l'art. 360, n. 5, c.p.c. per censurare omissioni di fatto quando primo grado e appello si sono conformati sulle stesse ragioni; il ricorrente deve provare la difformità delle ragioni di fatto tra i due gradi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.