Sentenza n. 829/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 3 di una gara per servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari, disposta per anomalia dell'offerta, e aggiudicazione del lotto a un'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante in costituendo RTI, ha impugnato gli atti della procedura aperta per l'affidamento di servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari, nella parte relativa al Lotto 3, contestando l'esclusione per anomalia dell'offerta e la conseguente aggiudicazione a un'altra impresa. Il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e del principio di immodificabilità dell'offerta, sostenendo che i chiarimenti forniti in sede di verifica non avessero modificato l'offerta economica, ma si fossero limitati a esplicitare la ripartizione dei costi già compresi nel prezzo complessivo. Il secondo motivo ha denunciato la violazione del contraddittorio procedimentale, dei principi di leale collaborazione, trasparenza e buona fede, assumendo che l'esclusione fosse stata fondata sulle rese operative senza che tali criticità fossero state previamente sottoposte all'operatore economico. Il terzo motivo ha sostenuto che le rese operative non fossero soggette a uno specifico obbligo di giustificazione secondo la lex specialis e che la stazione appaltante avesse introdotto una causa di esclusione non prevista, rivalutando indebitamente l'offerta tecnica. Il quarto motivo ha censurato il difetto di istruttoria e motivazione, l'illogicità e la contraddittorietà del giudizio di anomalia, nonché l'utilizzo di elaborazioni ipotetiche e la violazione della par condicio, osservando che le rese offerte erano state liberamente determinate e positivamente valutate dalla commissione giudicatrice. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di nullità, annullamento, caducazione o inefficacia dell'eventuale contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha premesso che il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria, e che il subprocedimento non richiede un contraddittorio rigidamente tipizzato o necessariamente plurifasico. Il primo motivo è stato ritenuto privo di incidenza causale, poiché l'esclusione non era stata fondata sulla pretesa modifica dei giustificativi, ma su autonome valutazioni di inattendibilità delle rese operative e di insostenibilità complessiva dell'offerta. Il secondo motivo è stato respinto perché la richiesta di giustificazioni aveva riguardato il costo medio della manodopera, il numero degli addetti, il lavoro supplementare e le ulteriori voci di costo; tali profili, incidendo direttamente sul monte ore e sul costo del personale, implicavano anche la verifica della sostenibilità delle rese operative. Non era quindi necessaria una contestazione atomistica o nominativa di ciascuna resa. Il termine di tre giorni per le giustificazioni non è stato ritenuto viziante, non essendo stata dimostrata una concreta limitazione del diritto di difesa. Anche l'utilizzo di rilievi analoghi a quelli formulati in altri lotti non è stato considerato sintomatico di difetto di istruttoria, in ragione dell'omogeneità delle prestazioni. Il terzo motivo è stato respinto perché le rese operative, pur non costituendo una causa autonoma di esclusione, sono un parametro tecnico-organizzativo direttamente incidente sul monte ore e sul costo della manodopera e possono essere valutate nella verifica globale di congruità. Il quarto motivo è stato respinto poiché il RUP non aveva rivalutato i punteggi tecnici, ma aveva verificato la coerenza economico-finanziaria dell'offerta; il riferimento al criterio crescente delle rese è stato qualificato come espressione del giudizio sulla coerenza interna dell'offerta e non come criterio postumo. Non è stata ravvisata contraddizione tra la coerenza del numero degli addetti e del monte ore e l'insostenibilità economica complessiva. Le elaborazioni tecnico-ricostruttive erano ammissibili perché ancorate ai dati dichiarati dalla concorrente. La par condicio non impone esiti identici per offerte diverse, ma l'applicazione dei medesimi criteri di verifica. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. n. 36/2023
La verifica dell'anomalia mira ad accertare l'affidabilità complessiva dell'offerta e la sua sostenibilità economica; il contraddittorio non deve svolgersi secondo forme rigidamente tipizzate, purché l'operatore possa fornire giustificazioni effettive sui profili critici.
artt. 1, 2 e 5 d.lgs. n. 36/2023
Sono richiamati in relazione ai principi di risultato, fiducia, correttezza e collaborazione nell'ambito della verifica dell'offerta.
art. 10 d.lgs. n. 36/2023
Non risulta violato, poiché la valutazione delle rese operative come elemento incidente sulla sostenibilità economica non costituisce introduzione di una nuova causa di esclusione.
art. 41 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'offerta e della sua valutazione, senza autonoma statuizione decisiva del giudice.
art. 69 direttiva 2014/24/UE
È richiamato in relazione al contraddittorio nella verifica delle offerte anormalmente basse; il giudice ne esclude la violazione ritenendo effettiva e sufficiente l'interlocuzione svolta.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il principio di leale collaborazione e buona fede procedimentale non impone una contestazione analitica di ogni singolo profilo, quando l'operatore sia stato posto in condizione di giustificare la struttura complessiva dell'offerta.
Massime di principio
- Il giudizio di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di istruttoria.
- Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia non è necessario un contraddittorio rigidamente tipizzato o plurifasico; è sufficiente che l'operatore economico sia posto concretamente in condizione di giustificare la complessiva struttura economica e tecnica dell'offerta.
- Quando le rese operative incidono sul monte ore e, conseguentemente, sul costo della manodopera, la loro verifica rientra fisiologicamente nel giudizio di sostenibilità dell'offerta, anche se la lex specialis non prevede un autonomo obbligo di giustificazione delle rese.
- La richiesta di chiarimenti sui principali fattori del costo del lavoro può assicurare il contraddittorio anche rispetto alle rese operative, senza necessità di una contestazione nominativa e atomistica di ciascun valore.
- La verifica di anomalia può utilizzare elaborazioni tecnico-ricostruttive per accertare la coerenza interna dell'offerta, purché tali elaborazioni restino ancorate ai dati effettivamente dichiarati dall'operatore e non modifichino l'offerta.
- La par condicio richiede l'applicazione dei medesimi criteri di verifica, ma non impone identici esiti valutativi per offerte differenti sotto il profilo economico e organizzativo.
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