Sentenza del 09/01/2015 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Milano
TERMINE DI PRESCRIZIONE - EFFETTI DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO - Prescrizione - Cartella di pagamento - Effetti sulla prescrizione - Irrilevante - Non equiparabilità alla sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della notifica di una cartella di pagamento sul termine di prescrizione del tributo. È stato affermato che la cartella di pagamento non ha natura giurisdizionale e non può essere equiparata a una sentenza passata in giudicato. Pertanto, la sua notifica non determina la conversione del termine di prescrizione nel termine ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Il termine applicabile resta quello specificamente previsto dalla legge per il singolo tributo, salvo che intervenga una sentenza definitiva o altro atto avente analoga natura.
La decisione
La tesi secondo cui la cartella di pagamento avrebbe effetto interruttivo o convertirebbe automaticamente il termine prescrizionale in quello decennale è stata esclusa. In assenza di una sentenza passata in giudicato o di un atto giurisdizionale equivalente, deve continuare ad applicarsi il termine di prescrizione proprio del tributo azionato. Il testo non indica le parti né il dispositivo formale della decisione, ma il principio enunciato è favorevole al contribuente che invochi la prescrizione breve o specifica del tributo.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
I termini di prescrizione stabiliti dall'articolo precedente, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Il termine decennale si applica quando il diritto è stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con altro atto avente natura giurisdizionale equivalente. La semplice notifica di una cartella di pagamento non è sufficiente.
Massime di principio
- La cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo e non giurisdizionale, non trasforma di per sé il termine di prescrizione del tributo in quello decennale.
- Per stabilire se un credito tributario è prescritto occorre individuare innanzitutto il termine previsto dalla normativa specifica del singolo tributo.
- Il termine decennale ex art. 2953 c.c. può operare solo dopo una sentenza passata in giudicato o un atto avente analoga natura giurisdizionale.
- La notifica della cartella può avere effetti interruttivi della prescrizione, ma non comporta automaticamente la conversione del termine originario in un termine decennale.
- In una situazione analoga è necessario verificare la natura degli atti notificati, le relative date e l'eventuale esistenza di una sentenza definitiva, distinguendo tra interruzione della prescrizione e conversione del termine.
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