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Ordinanza

Ordinanza n. 2291/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 e atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali che disciplinano accesso, graduatoria, posti disponibili e modalità di svolgimento e correzione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli ulteriori atti relativi alla procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026. Hanno contestato, tra l'altro, la modifica dei criteri di formazione della graduatoria introdotta dal D.M. n. 1115/2025, che ha consentito l'inserimento anche dei candidati con una sola sufficienza nel semestre filtro e ha disciplinato il recupero di votazioni positive rifiutate; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione dei principi di par condicio e anonimato, per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector e per le modalità di gestione dei codici identificativi; la trasparenza e la correttezza delle operazioni di correzione, la predeterminazione delle risposte esatte, gli elenchi dei sinonimi ammessi e il funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e la sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile e la disomogeneità delle attività didattiche; l'eccesso di delega del D.M. n. 1115/2025 e la violazione del d.lgs. n. 71/2025; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa disciplina applicabile alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese, in asserita violazione degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.; il difetto di istruttoria nella determinazione del contingente dei posti disponibili ai sensi dell'art. 3 della l. n. 264/1999. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la sospensione degli atti e l'ammissione con riserva in sovrannumero. Risulta che essi avevano conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro e che, proprio in forza della disciplina sopravvenuta, erano stati inseriti nella graduatoria, senza però raggiungere una posizione utile per l'immatricolazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Quanto ai criteri di graduatoria, ha ritenuto prima facie legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025: esso amplia l'accesso alla graduatoria, ma ordina i candidati per sezioni e attribuisce bonus differenziati in modo da mantenere la precedenza di chi aveva conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e da graduare progressivamente i candidati in base alla distanza dal modello iniziale. È stata ritenuta ragionevole anche la preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi aveva rifiutato il voto e lo aveva recuperato dopo un esito non utile al secondo appello. Il sistema è stato ricondotto alla discrezionalità tecnica ministeriale e alla previsione dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il TAR ha rilevato che i ricorrenti sono stati ammessi alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e non hanno fornito la prova di resistenza, non indicando come l'eliminazione del D.M. n. 1115/2025 o l'applicazione delle regole originarie avrebbe determinato una posizione utile per l'immatricolazione. La prospettazione secondo cui avrebbero studiato diversamente se avessero conosciuto in anticipo le nuove regole è stata ritenuta ipotetica e non dimostrativa di un risultato utile. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata considerata illegittima, poiché il nuovo sistema richiede la tempestiva definizione delle immatricolazioni per consentire il regolare svolgimento del secondo semestre e consente l'utilizzo dei posti residui per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non irrilevante: la gestione sigillata degli elaborati, la correzione informatizzata e il successivo abbinamento tra codici e identità non evidenziano una concreta possibilità di favoritismo; le allegazioni dei ricorrenti sono state giudicate ipotetiche. Sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio le censure sulla trasparenza della correzione, sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sul funzionamento del sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui verbali di correzione. Il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università intimate di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le contestazioni sulla difficoltà delle prove, sul tempo assegnato e sulla disomogeneità della didattica sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non sono apparse sostenute da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato, in sede cautelare, né l'eccesso di delega né una violazione del d.lgs. n. 71/2025, poiché il decreto ministeriale disciplina le modalità di formazione della graduatoria senza modificare i presupposti sostanziali per l'accesso al secondo semestre. È stata ritenuta priva di fumus anche la questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione temporanea delle università non statali e dei corsi in lingua inglese: la differenziazione è stata ritenuta giustificata da esigenze organizzative e dalla gradualità della riforma, mentre i ricorrenti difettano di un interesse diretto e attuale rispetto a corsi e atenei diversi da quelli cui hanno partecipato. Il difetto di istruttoria sulla determinazione dei posti è stato escluso, poiché il confronto tra studenti del semestre filtro e posti disponibili non è omogeneo e la programmazione tiene conto anche di strutture, risorse didattiche, attività pratiche, organizzazione sanitaria e fabbisogno professionale. Il periculum è stato escluso perché la sospensione o l'ammissione in sovrannumero avrebbe prodotto effetti generalizzati sulla graduatoria nazionale, inciso sulle posizioni dei candidati utilmente collocati e alterato l'organizzazione didattica e programmatoria. Il TAR ha inoltre segnalato possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo per eventuali conflitti di interesse tra i ricorrenti, rimettendo a questi ultimi l'onere di dimostrarne l'assenza. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, mediante pubblicazione sul sito del MUR, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato, per complessivi euro 1.500, oltre accessori se dovuti; sono state compensate con l'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina e disciplina i presupposti per l'ammissione al secondo semestre, il conseguimento dei crediti formativi e la formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'ambito di applicazione della riforma, la cui esclusione temporanea per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, in sede cautelare, manifestamente incostituzionale.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originariamente le modalità di accesso ai corsi interessati e subordinava l'inserimento nella graduatoria al conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Modifica i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza e introducendo sezioni e bonus di fascia, nonché la disciplina del recupero di votazioni rifiutate; il sistema è stato ritenuto prima facie ragionevole e proporzionato.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • D.M. n. 600 del 7 agosto 2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi di laurea interessati destinati a studenti UE e non UE.

  • art. 3 l. n. 264/1999

    Rileva ai fini della determinazione del contingente dei posti disponibili; il TAR ha ricondotto tale scelta alla discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso non è stata ritenuta irragionevole o arbitraria, essendo giustificata da esigenze organizzative e dalla gradualità della riforma.

  • art. 34 Cost.

    La dedotta violazione non è stata specificamente dimostrata né collegata concretamente alla posizione dei ricorrenti.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.

  • art. 97 Cost.

    La censura non è stata adeguatamente specificata né riferita a una concreta incidenza sulla posizione dei ricorrenti.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, assicurando comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Rileva per la determinazione del fabbisogno professionale sanitario utilizzato nell'ambito della programmazione degli accessi.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione alla censura di difetto di istruttoria nella determinazione del contingente dei posti, censura ritenuta infondata allo stato della cognizione cautelare.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    È richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina l'illegittimità della procedura, ma solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dei criteri di una graduatoria nazionale non è sufficiente a ottenere la sospensione o l'ammissione con riserva se il ricorrente non dimostra la prova di resistenza, indicando concretamente come l'eliminazione del vizio avrebbe determinato una posizione utile.
  • È prima facie ragionevole un sistema di graduatoria che, ampliando la platea degli ammessi rispetto alle regole originarie, mantenga la precedenza dei candidati conformi a tali regole e ordini gli altri secondo fasce progressive correlate alla maggiore o minore distanza dai requisiti iniziali.
  • La modifica delle regole di formazione della graduatoria intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non viola necessariamente l'affidamento dei candidati quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento o sulla valutazione degli esami e bilancia l'ampliamento della platea mediante criteri idonei a preservare la posizione di chi ha seguito le regole originarie.
  • La mancata utilizzazione immediata di tutti i posti disponibili mediante ulteriori scorrimenti non è di per sé illegittima quando il nuovo assetto organizzativo richieda la tempestiva definizione delle immatricolazioni per garantire la continuità didattica e consenta comunque la destinazione dei posti residui a finalità coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato richiede una lesione non meramente formale e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; la mera possibilità ipotetica di associare codici e candidati, in assenza di una fase procedimentale nella quale tale conoscenza possa tradursi in favoritismo, non è sufficiente.
  • La determinazione del numero programmato per l'accesso a corsi universitari con rilevanti esigenze strutturali, didattiche e sanitarie costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; il numero di studenti ammissibili a una fase iniziale semplificata non dimostra automaticamente la capacità ricettiva per l'intero percorso formativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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