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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 3731 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte dirette - Canoni affitti non percepiti - Fonte reddituale - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In riforma della decisione dei giudici di primo grado, il collegio ha escluso che il contratto risolto potesse produrre redditi dal momento della risoluzione. I canoni non percepiti successivamente a tale data non devono pertanto essere considerati reddito imponibile, poiché il contratto non è più idoneo a produrre effetti reddituali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’assoggettamento a imposizione diretta di canoni di locazione non percepiti. Il contribuente sosteneva che, a seguito della risoluzione del contratto, l’accordo non potesse più produrre effetti e non potesse quindi costituire fonte di reddito. Il collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della produzione del reddito successivo alla risoluzione, la mera registrazione del contratto o della sua risoluzione, soprattutto quando non trovi applicazione la disciplina sulla nullità dei contratti di locazione non registrati.

Norme richiamate

  • Art. 26 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La norma disciplina l’imputazione a reddito dei redditi fondiari derivanti dagli immobili locati. È stata interpretata nel senso che, cessato il contratto per effetto della risoluzione, non sussiste più una fonte contrattuale idonea a generare reddito imponibile per il periodo successivo.

  • Art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004

    La disposizione prevede la nullità dei contratti di locazione non registrati. La sentenza precisa che tale disciplina non è necessariamente applicabile al caso esaminato; pertanto, la questione della registrazione della risoluzione non impedisce di riconoscere la cessazione degli effetti reddituali del contratto.

  • Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 22588 dell’11 dicembre 2012

    Il precedente viene richiamato a sostegno del principio secondo cui il contratto di locazione risolto non può costituire fonte di reddito dal momento della risoluzione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’imposizione diretta, i canoni di locazione possono essere imputati al proprietario solo finché esiste un rapporto contrattuale idoneo a produrre reddito.
  • La risoluzione del contratto segna, in linea generale, il momento dal quale il contratto non produce più effetti reddituali; i canoni successivi non percepiti non dovrebbero essere tassati come reddito da locazione.
  • La mancata o tardiva registrazione della risoluzione non è necessariamente decisiva per dimostrare la cessazione degli effetti del contratto, purché la risoluzione sia validamente provata.
  • È opportuno conservare la documentazione che dimostri la risoluzione, la riconsegna dell’immobile, gli eventuali accordi con il conduttore e l’assenza di ulteriori pagamenti.
  • La disciplina può variare in presenza di contratti non registrati, poiché la legge n. 311/2004 prevede specifiche conseguenze di nullità; occorre quindi distinguere tra cessazione di un contratto valido e invalidità originaria del contratto.

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