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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di copia della comunicazione di indebito inviata con modello Te08 in data 14.07.2025 non più nella disponibilità della stessa per somme percepite indebitamente sulla pensione categoria AS in godimento n.078410004019479 al fine di meglio comprendere le motivazioni del debito nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione del modello TE08 summenzionato della pensione categoria AS in godimento n.078410004019479.

Giustizia amministrativa202501243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dall’INPS su un’istanza di accesso alla comunicazione di indebito previdenziale modello TE08

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dall’INPS, sede di Lecce, sull’istanza di accesso presentata il 16 ottobre 2025, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia della comunicazione di indebito inviata con modello TE08 il 14 luglio 2025, relativa a somme asseritamente percepite indebitamente sulla pensione di categoria AS, al fine di comprendere le motivazioni del debito. Ha inoltre chiesto la condanna dell’INPS all’esibizione del documento. L’INPS si è costituito sostenendo di avere già trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta, come comprovato dall’avviso di ricevimento del 6 agosto 2025, e ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La documentazione è stata comunque depositata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente in quanto la documentazione richiesta era stata trasmessa dall’INPS e comunque depositata in giudizio. Non è stata quindi adottata una pronuncia di merito sull’illegittimità originaria del silenzio. Le spese di lite sono state compensate per giustificate ragioni, individuate nella peculiarità della vicenda e nella sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La disposizione è richiamata quale base processuale per definire il giudizio quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso contro il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso, la sopravvenuta trasmissione o comunque la disponibilità in giudizio della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa ostensiva.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia richiesta, perché l’amministrazione ha già consentito l’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza.
  • Quando il giudizio si definisce per sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso, le spese possono essere compensate per giustificate ragioni legate alla peculiarità della vicenda e alla sua scansione temporale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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