Sentenza del 24/03/2015 n. 1130 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RITENUTE - Ente locale - Atto occupazione terreno - Effettuazione ritenuta d'acconto - Annullamento atto occupazione - Mancata successiva espropriazione - Obbligo restituzione ritenuta - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta d'acconto. L'annullamento dell'occupazione e la mancata successiva espropriazione fanno venir meno il presupposto sostanziale del prelievo effettuato sull'indennità di esproprio; di conseguenza, l'ente locale deve restituire al contribuente la somma trattenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente locale aveva occupato un terreno e aveva corrisposto una somma qualificata come indennità di esproprio, applicando una ritenuta d'acconto. Successivamente, l'atto di occupazione è stato annullato e l'espropriazione non è stata formalmente portata a termine. Il contribuente ha quindi contestato la permanenza della ritenuta, sostenendo che, venuto meno il presupposto dell'espropriazione, non sussisteva più una base giuridica per trattenere l'importo.
Massime di principio
- Quando una ritenuta fiscale è applicata in relazione a un'indennità o a un'operazione che viene successivamente annullata, occorre verificare se sia ancora esistente il presupposto giuridico ed economico del prelievo.
- La qualificazione formale di una somma come indennità di esproprio non è sufficiente a giustificare definitivamente la ritenuta se l'espropriazione non si perfeziona o viene meno.
- L'annullamento dell'atto amministrativo che fondava il pagamento può comportare l'obbligo di restituzione delle ritenute effettuate, qualora venga meno il titolo sostanziale della trattenuta.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare l'annullamento dell'occupazione o dell'espropriazione, l'assenza del trasferimento definitivo del bene e l'importo della ritenuta subita, chiedendone il rimborso all'ente o all'amministrazione competente.
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