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Ordinanza

Ordinanza n. 2343/2026 - Roma, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto di ragione, dell’avviso del 27/11/25 e dell’allegato elenco nominativo dei vincitori della procedura nonché della graduatoria finale di merito della regione CALABRIA, oltre all’atto di approvazione, pubblicati rispettivamente sul sito dell’Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, laddove collocano la parte ricorrente alla pos.241 (23,5 punti) inferiore a quella dovuta per la presenza di un quesito errato, incompleto, ambiguo e mal posto [n.7] (doc.1/2/3); Per quanto di ragione, dell’esito della prova scritta comunicato con gli impugnati avvisi e negli allegati elenchi in forma anonima sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate dapprima in data 4/11/2025 e poi nella rettifica del 10/11/25 oltre che sul TEST caricato all’interno dell’area riservata Formez della parte ricorrente in merito alla "selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico - tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali" di cui al Bando di concorso n.290773/2025 pubblicato in INPA lo scorso 11/07/2025, laddove riportano un quesito errato, incompleto, ambiguo e mal posto [n.7] che ha pregiudicato il punteggio definitivo acquisito dalla ricorrente e la sua collocazione in graduatoria (doc.4/5/6); Per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 11/07/2025 con cui la Commissione ha indetto il sopra menzionato concorso (doc. 7); nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta, graduatoria finale e avviso di individuazione dei vincitori di una procedura concorsuale per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui collocano la ricorrente in posizione ritenuta deteriore per effetto di un quesito errato, incompleto, ambiguo e mal formulato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, contestando l'esito della prova scritta, la graduatoria regionale della Calabria, l'elenco dei vincitori e, se lesivo, il bando. Ha dedotto che il quesito n. 7 fosse errato, incompleto, ambiguo e mal posto e che tale vizio avesse inciso sul punteggio conseguito, pari a 23,5 punti, e sulla collocazione in graduatoria alla posizione 241. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il pregiudizio lamentato non presentasse i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti. Il giudice ha considerato rilevanti sia le esigenze di celerità della procedura sia la continuità del servizio dell'amministrazione, osservando che un eventuale esito favorevole nel merito avrebbe consentito l'adozione dei conseguenti provvedimenti di immissione in ruolo e di ricostruzione della carriera. Il TAR ha riservato alla fase di merito ogni valutazione sui profili processuali. Ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti e obblighi di mantenimento online. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta perché il pregiudizio dedotto non è apparso grave e irreparabile.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento, nei termini assegnati, degli obblighi di notificazione e di deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando l'eventuale accoglimento nel merito consenta di adottare successivamente i provvedimenti consequenziali, compresa l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.
  • Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i vincitori e degli idonei utilmente collocati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e risulta prevedibilmente difficile reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • L'inosservanza del termine perentorio per effettuare la notificazione per pubblici proclami o del successivo termine per depositarne la prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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