Sentenza del 10/02/2017 n. 3573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di cartelle di pagamento emesse in esecuzione della sentenza della CTP di Catanzaro n. 426/01/64, passata in giudicato, che aveva disposto la rideterminazione del reddito e del carico fiscale dei contribuenti dopo una verifica fiscale relativa agli anni dal 1995 al 2001. I contribuenti sostenevano che l'Agenzia avrebbe dovuto prima riliquidare le somme in attuazione della sentenza e comunicare tale riliquidazione agli interessati, instaurando il necessario contraddittorio, prima di emettere le nuove cartelle. La CTP aveva accolto i ricorsi, salvo quello relativo alla cartella INPS, mentre la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che non esistesse una specifica norma che imponesse la rideterminazione in contraddittorio con ciascun contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di autosufficienza. I motivi riproponevano sostanzialmente le censure già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con la ragione decisiva della sentenza impugnata, ossia l'illegittimità della sequenza procedimentale seguita dall'Ufficio. La Corte ha condiviso il principio secondo cui la riliquidazione delle somme in ottemperanza alla sentenza costituisce un adempimento necessario e prodromico all'invio della comunicazione ai contribuenti. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare ai contribuenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi 2.800 euro oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione deve dare esecuzione a una sentenza tributaria passata in giudicato che impone la rideterminazione del carico fiscale, deve rispettare la sequenza procedimentale derivante dal dictum giudiziale prima di emettere gli atti di riscossione.
- La riliquidazione delle somme dovute in attuazione della sentenza rappresenta un adempimento necessario e preliminare; l'Amministrazione deve inoltre comunicare l'esito ai contribuenti secondo le modalità ritenute necessarie dal giudice.
- In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi: i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le cartelle emesse senza rispettare gli adempimenti procedimentali stabiliti dalla sentenza da eseguire possono essere contestate, soprattutto quando l'Amministrazione non dimostri di avere correttamente riliquidato il debito prima della riscossione.
- La soccombenza processuale comporta, di regola, la condanna della parte perdente al pagamento delle spese di giudizio.
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