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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06848/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, contro la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, da parte della CTP di Salerno, di un avviso di accertamento per ICI 2013 relativo a uno stabilimento balneare su spiaggia in concessione. La CTR aveva ritenuto insussistente il presupposto impositivo, osservando che la concessione non attribuiva al concessionario un diritto di superficie e che l'imposta era stata calcolata su una struttura precaria mediante una rendita catastale inesistente, trattandosi di immobile non accatastato e non accatastabile. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato; in sede successiva ha eccepito che l'avviso oggetto del giudizio era stato duplicato e che lo stesso atto, con identico numero, data e annualità, era già stato annullato con sentenza della CTP di Salerno passata in giudicato. È stata inoltre sollevata eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza, eccezione respinta dalla Corte perché la copia risultava comunque agli atti.

La decisione

La Corte ha rilevato che l'avviso di accertamento oggetto del ricorso era già stato annullato con altra sentenza della CTP di Salerno, depositata il 10 dicembre 2020 e passata in giudicato, riferita al medesimo avviso (stesso numero, stessa data, stessa imposta IMU/ICI annualità 2013). Di conseguenza ha dichiarato sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura sanzionatoria della previsione e la sua non estensibilità all'ipotesi di cessazione sopravvenuta della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    La previsione sul deposito della copia notificata della sentenza è stata ritenuta rispettata perché la copia risultava comunque agli atti; l'eccezione di improcedibilità è stata quindi respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha affermato che il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato opera solo nei casi di integrale conferma della decisione impugnata o di inammissibilità originaria del ricorso, e non può essere esteso alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere per ragioni sopravvenute.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il medesimo avviso di accertamento sia già stato annullato con sentenza passata in giudicato, il giudizio di cassazione relativo al medesimo atto deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • L'eccezione di improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza va respinta se la copia risulta comunque presente nel fascicolo, essendo soddisfatto l'onere processuale richiesto.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'ipotesi di cessazione sopravvenuta della materia del contendere, poiché la disposizione ha natura sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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